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Testo
<blockquote data-quote="JERRY48" data-source="post: 201665"><p>Tuttavia, l'art. 121 del T.U. del 1933, sancisce che "<em>L'impianto e l'esercizio di condutture elettriche debbono essere eseguiti in modo da riuscire il meno pregiudizievole possibile al fondo servente, avuto anche riguardo all'esistenza di altri utenti di analoga servitù sul medesimo fondo, nonché alle condizioni dei fondi vicini e all'importanza dell'impianto stesso</em>".</p><p></p><p>Ancora più interessante risulta l'art. 122 dello stesso testo unico, che recita "<em>... salvo le diverse pattuizioni che si siano stipulate all'atto della costituzione della servitù, <strong>il proprietario ha facoltà di eseguire sul suo fondo qualunque innovazione, costruzione o impianto</strong>, ancorché essi <strong>obblighino l'esercente dell'elettrodotto a rimuovere o collocare diversamente le condutture e gli appoggi</strong>, senza che per ciò sia tenuto ad alcun indennizzo o rimborso a favore dell'esercente medesimo.</em></p><p><em>In tali casi il proprietario, deve offrire all'esercente, in quanto sia possibile, altro luogo adatto all'esercizio della servitù.</em></p><p><em>Il cambiamento di luogo per l'esercizio della servitù può essere parimenti richiesto dall'utente, se questo provi che esso riesce per lui di notevole vantaggio e non di danno al fondo</em>".</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="JERRY48, post: 201665"] Tuttavia, l'art. 121 del T.U. del 1933, sancisce che "[I]L'impianto e l'esercizio di condutture elettriche debbono essere eseguiti in modo da riuscire il meno pregiudizievole possibile al fondo servente, avuto anche riguardo all'esistenza di altri utenti di analoga servitù sul medesimo fondo, nonché alle condizioni dei fondi vicini e all'importanza dell'impianto stesso[/I]". Ancora più interessante risulta l'art. 122 dello stesso testo unico, che recita "[I]... salvo le diverse pattuizioni che si siano stipulate all'atto della costituzione della servitù, [B]il proprietario ha facoltà di eseguire sul suo fondo qualunque innovazione, costruzione o impianto[/B], ancorché essi [B]obblighino l'esercente dell'elettrodotto a rimuovere o collocare diversamente le condutture e gli appoggi[/B], senza che per ciò sia tenuto ad alcun indennizzo o rimborso a favore dell'esercente medesimo. In tali casi il proprietario, deve offrire all'esercente, in quanto sia possibile, altro luogo adatto all'esercizio della servitù. Il cambiamento di luogo per l'esercizio della servitù può essere parimenti richiesto dall'utente, se questo provi che esso riesce per lui di notevole vantaggio e non di danno al fondo[/I]". [/QUOTE]
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