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Prelazione agricola - Identificazione confinanti
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Testo
<blockquote data-quote="Ennio Alessandro Rossi" data-source="post: 11204" data-attributes="member: 4594"><p>Il quesito pare alquanto complesso e merita attenzione da parte di un legale esperto affiancato da un geometra che ispezioni il catasto terreno al fine di rintracciare le proprietà confinati ; Tale individuazione pare di assoluta ed essenziale importanza alla luce del quadro generale della questione che spero Le sia utile e la convinca delle difficoltà sottostanti .</p><p></p><p>Il diritto di prelazione spetta anzitutto al coltivatore diretto (o società agricola in cui almeno la metà dei soci è coltivatore diretto) che lo conduce in affitto da almeno due anni (art. 8 della legge 590/1965). Solo se il terreno non è affittato a un coltivatore diretto (o società agricola), hanno diritto di prelazione i coltivatori diretti (o società agricole in cui almeno la metà dei soci è coltivatore diretto) proprietari di terreni confinanti (art. 7 della legge 817/1971). In entrambi i casi non hanno diritto alla prelazione gli imprenditori agricoli professionali.</p><p></p><p>Il proprietario che intende vendere il terreno è tenuto a notificare la proposta di vendita, <u>con lettera raccomandata</u> (comunque meglio è fare la notifica con ufficiale giudiziario), all’affittuario o ai confinanti, allegando il contratto preliminare di compravendita (compromesso) contenente il nome dell’acquirente, il prezzo e le altre condizioni stabilite per la cessione. Il destinatario della notifica ha trenta giorni di tempo per esercitare il diritto di prelazione. Se comunica la sua intenzione di esercitare il diritto, il contratto si intende concluso, e il prezzo deve essere pagato entro tre mesi. Quando il terreno viene venduto senza fare la notificazione, oppure quando il prezzo indicato nella notificazione è superiore a quello risultante nel contratto di compravendita, l’avente diritto alla prelazione può riscattare il terreno dall’acquirente entro un anno dalla trascrizione della vendita nei registri immobiliari. </p><p></p><p>La prelazione agraria (che vale per l'intero fondo offerto in vendita ) è sempre stata fonte di liti e controversie pertanto pare indispensabile procedere con l'assistenza di un legale esperto della materia in considerazione anche delle varie fattispeci che si possono presentare come nel suo caso (presenza di affittuari ? prelazione è esercitata da più di un confinanti , presenza di coltivatori di età compresa tra i 18 e i 40 anni etc., presenza del fondo confinanate intestato a piu' persone etc.).</p><p></p><p>Come vede "sbagliare una mossa " puo' costare caro maggior ragion per cui occorre l'assistenza qualificata di esperti in loco che facciano un' azione di ricognizione precisa sia di carattere soggettivo che oggettivo</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Ennio Alessandro Rossi, post: 11204, member: 4594"] Il quesito pare alquanto complesso e merita attenzione da parte di un legale esperto affiancato da un geometra che ispezioni il catasto terreno al fine di rintracciare le proprietà confinati ; Tale individuazione pare di assoluta ed essenziale importanza alla luce del quadro generale della questione che spero Le sia utile e la convinca delle difficoltà sottostanti . Il diritto di prelazione spetta anzitutto al coltivatore diretto (o società agricola in cui almeno la metà dei soci è coltivatore diretto) che lo conduce in affitto da almeno due anni (art. 8 della legge 590/1965). Solo se il terreno non è affittato a un coltivatore diretto (o società agricola), hanno diritto di prelazione i coltivatori diretti (o società agricole in cui almeno la metà dei soci è coltivatore diretto) proprietari di terreni confinanti (art. 7 della legge 817/1971). In entrambi i casi non hanno diritto alla prelazione gli imprenditori agricoli professionali. Il proprietario che intende vendere il terreno è tenuto a notificare la proposta di vendita, [U]con lettera raccomandata[/U] (comunque meglio è fare la notifica con ufficiale giudiziario), all’affittuario o ai confinanti, allegando il contratto preliminare di compravendita (compromesso) contenente il nome dell’acquirente, il prezzo e le altre condizioni stabilite per la cessione. Il destinatario della notifica ha trenta giorni di tempo per esercitare il diritto di prelazione. Se comunica la sua intenzione di esercitare il diritto, il contratto si intende concluso, e il prezzo deve essere pagato entro tre mesi. Quando il terreno viene venduto senza fare la notificazione, oppure quando il prezzo indicato nella notificazione è superiore a quello risultante nel contratto di compravendita, l’avente diritto alla prelazione può riscattare il terreno dall’acquirente entro un anno dalla trascrizione della vendita nei registri immobiliari. La prelazione agraria (che vale per l'intero fondo offerto in vendita ) è sempre stata fonte di liti e controversie pertanto pare indispensabile procedere con l'assistenza di un legale esperto della materia in considerazione anche delle varie fattispeci che si possono presentare come nel suo caso (presenza di affittuari ? prelazione è esercitata da più di un confinanti , presenza di coltivatori di età compresa tra i 18 e i 40 anni etc., presenza del fondo confinanate intestato a piu' persone etc.). Come vede "sbagliare una mossa " puo' costare caro maggior ragion per cui occorre l'assistenza qualificata di esperti in loco che facciano un' azione di ricognizione precisa sia di carattere soggettivo che oggettivo [/QUOTE]
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