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Testo
<blockquote data-quote="estate" data-source="post: 161094" data-attributes="member: 21852"><p>Ho fatto una piccola ricerca ed ho trovato l'art. 39 della legge istitutiva dell'equo canone. Quindi prima della prescrizione cìè un termine di decadenza di sei mesi. Compiutasi la decadenza non esiste più alcuna possibilità per il conduttore di esercitare questo diritto.</p><p>D'accordo?</p><p></p><p></p><p>Art. 39.</p><p>(Diritto di riscatto)</p><p></p><p>Qualora il proprietario non provveda alla notificazione di cui</p><p>all'articolo precedente, o il corrispettivo indicato sia superiore a</p><p>quello risultante dall'atto di trasferimento a titolo oneroso</p><p>dell'immobile, l'avente diritto alla prelazione puo', entro sei mesi</p><p>dalla trascrizione del contratto, riscattare l'immobile</p><p>dall'acquirente e da ogni altro successivo avente causa.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="estate, post: 161094, member: 21852"] Ho fatto una piccola ricerca ed ho trovato l'art. 39 della legge istitutiva dell'equo canone. Quindi prima della prescrizione cìè un termine di decadenza di sei mesi. Compiutasi la decadenza non esiste più alcuna possibilità per il conduttore di esercitare questo diritto. D'accordo? Art. 39. (Diritto di riscatto) Qualora il proprietario non provveda alla notificazione di cui all'articolo precedente, o il corrispettivo indicato sia superiore a quello risultante dall'atto di trasferimento a titolo oneroso dell'immobile, l'avente diritto alla prelazione puo', entro sei mesi dalla trascrizione del contratto, riscattare l'immobile dall'acquirente e da ogni altro successivo avente causa. [/QUOTE]
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