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Testo
<blockquote data-quote="Luigi Criscuolo" data-source="post: 355098" data-attributes="member: 15764"><p>Nel settore immobiliare al termine della trattativa, generalmente (visto le somme in gioco), si provvede a stipulare un contratto preliminare detto anche "compromesso".</p><p>Nel contratto preliminare oltre a contenere tutti gli elementi che saranno poi presenti nel rogito definitivo, viene riportata una somma che l'acquirente versa al venditore come caparra confirmatoria della volontà di comprare per l'acquirente e di vendere per il proprietario e di stabilire sin da subito l'entità del risarcimento in caso di inadempienza di una delle due parti. In pratica l'offerta di chi vuole comprare è stata accettata da chi vuole vendere, o anche viceversa: insomma offerta e richiesta coincidono. IL versamento della caparra confirmatoria da parte della parte acquirente vale come importo risarcitorio in caso di inadempimento del preliminare sottoscritto da entrambe le parti: se l'acquirente si ritira cioè non va a rogito, pagando il saldo della somma pattuita, perde la somma versata; se invece la parte venditrice non va a rogito perché non vuole più vendere, per qualsiasi motivo, dovrà versare il doppio della caparra confirmatoria già ritirata a titolo di risarcimento del danno.</p><p>L'ex fidanzato non ha mantenuto l'impegno di andare a rogito quindi ha perso la sua parte di caparra confirmatoria che ha versato.</p><p>Secondo me l'ex fidanzato sta giocando un pò equivocamente sul significato da dare alla somma che lui ha versato al venditore: la vuole far passare come acconto.</p><p>L'acconto, a differenza della caparra confirmatoria, se il contratto di compravendita non viene perfezionato, prevede la semplice restituzione dell'importo a chi l'ha versato; e per avere un risarcimento degli eventuali danni scaturiti dal mancato perfezionamento del contratto bisogna ricorrere al giudice.</p><p>Il problema quindi è cosa è questo anticipo di denaro? In effetti è molto complesso stabilire se un anticipo rappresenti un acconto o una caparra.</p><p>La giurisprudenza ha affermato dei principi basilari e abbastanza semplici per ricostruire la volontà delle parti e la natura dell’anticipo. In particolare la Cass. Civ., sent. n. 3014 del 1985. ha concluso che l’anticipo di una somma di denaro può costituire una caparra confirmatoria quando, nell’intenzione delle parti, il prezzo sia versato proprio per stabilire anticipatamente l'entità del risarcimento nell' ipotesi di inadempimento del contratto; ne consegue che il giudice che sia chiamato ad indagare in ordine all’effettiva intenzione delle parti non dovrà fermarsi al nome che si sia dato all’anticipo (acconto o caparra), ma dovrà valutare tutto l’assetto del contratto.</p><p>Ciò vuol dire che non sarà sufficiente utilizzare il nome di “acconto” o “caparra” ma è necessario verificare in concreto se quella somma di denaro rappresenti una quantificazione dell’eventuale risarcimento.</p><p>CONCLUSIONE: bisogna vedere cosa è stato scritto sul contratto preliminare.</p><p>Comunque l'ex fidanzato dovrà chiedere la restituzione al venditore il quale dovrà a sua volta chiedere a [USER=56448]@Luisetta[/USER] di reintegrare la somma pattuita.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Luigi Criscuolo, post: 355098, member: 15764"] Nel settore immobiliare al termine della trattativa, generalmente (visto le somme in gioco), si provvede a stipulare un contratto preliminare detto anche "compromesso". Nel contratto preliminare oltre a contenere tutti gli elementi che saranno poi presenti nel rogito definitivo, viene riportata una somma che l'acquirente versa al venditore come caparra confirmatoria della volontà di comprare per l'acquirente e di vendere per il proprietario e di stabilire sin da subito l'entità del risarcimento in caso di inadempienza di una delle due parti. In pratica l'offerta di chi vuole comprare è stata accettata da chi vuole vendere, o anche viceversa: insomma offerta e richiesta coincidono. IL versamento della caparra confirmatoria da parte della parte acquirente vale come importo risarcitorio in caso di inadempimento del preliminare sottoscritto da entrambe le parti: se l'acquirente si ritira cioè non va a rogito, pagando il saldo della somma pattuita, perde la somma versata; se invece la parte venditrice non va a rogito perché non vuole più vendere, per qualsiasi motivo, dovrà versare il doppio della caparra confirmatoria già ritirata a titolo di risarcimento del danno. L'ex fidanzato non ha mantenuto l'impegno di andare a rogito quindi ha perso la sua parte di caparra confirmatoria che ha versato. Secondo me l'ex fidanzato sta giocando un pò equivocamente sul significato da dare alla somma che lui ha versato al venditore: la vuole far passare come acconto. L'acconto, a differenza della caparra confirmatoria, se il contratto di compravendita non viene perfezionato, prevede la semplice restituzione dell'importo a chi l'ha versato; e per avere un risarcimento degli eventuali danni scaturiti dal mancato perfezionamento del contratto bisogna ricorrere al giudice. Il problema quindi è cosa è questo anticipo di denaro? In effetti è molto complesso stabilire se un anticipo rappresenti un acconto o una caparra. La giurisprudenza ha affermato dei principi basilari e abbastanza semplici per ricostruire la volontà delle parti e la natura dell’anticipo. In particolare la Cass. Civ., sent. n. 3014 del 1985. ha concluso che l’anticipo di una somma di denaro può costituire una caparra confirmatoria quando, nell’intenzione delle parti, il prezzo sia versato proprio per stabilire anticipatamente l'entità del risarcimento nell' ipotesi di inadempimento del contratto; ne consegue che il giudice che sia chiamato ad indagare in ordine all’effettiva intenzione delle parti non dovrà fermarsi al nome che si sia dato all’anticipo (acconto o caparra), ma dovrà valutare tutto l’assetto del contratto. Ciò vuol dire che non sarà sufficiente utilizzare il nome di “acconto” o “caparra” ma è necessario verificare in concreto se quella somma di denaro rappresenti una quantificazione dell’eventuale risarcimento. CONCLUSIONE: bisogna vedere cosa è stato scritto sul contratto preliminare. Comunque l'ex fidanzato dovrà chiedere la restituzione al venditore il quale dovrà a sua volta chiedere a [USER=56448]@Luisetta[/USER] di reintegrare la somma pattuita. [/QUOTE]
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