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Preliminare nuda proprieta' e morte del venditore prima del rogito
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<blockquote data-quote="Dimaraz" data-source="post: 351648" data-attributes="member: 46111"><p>Occorre prestare attenzione ad ogni singola parola scritta in una sentenza, verificarne la perfetta aderenza dei presupposti al proprio caso e quindi senza fermarsi alle classiche "massime" estrapolate negli articoli comunemente rintracciabili in rete.</p><p>Ultimo ma non ultimo occorre ricordare che una Corte di Cassazione non è una entità unica e dotata di potere normativo.</p><p>Molteplici sono i casi di sentenze in contrasto e per le quali occorre quantomeno attendere una pronuncia delle Sezioni Unite.</p><p></p><p>Si badi agli <span style="color: rgb(184, 49, 47)"><strong>evidenziati</strong></span></p><p>Limitatamente al primo caso:</p><p>Cassazione civile, sez. II, 10/12/1993, n. 12155</p><p></p><p></p><p></p><p>Quindi il promissario acquirente aveva già iniziato una causa e già era stata prodotta sentenza per imporre il trasferimento (rogito) nei termini previsti nel Preliminare. </p><p></p><p>Relativamente al secondo caso:</p><p>Cassazione civile, sez. II, <span style="color: rgb(184, 49, 47)"><strong>09/06/1990</strong></span>, n. 5618 </p><p>non avendo trovato copia integrale riconosco solo la "massima" estrapolata e qui ripetuta</p><p></p><p>che risulterebbe certamente a "favore" della tesi del postante...<span style="color: rgb(184, 49, 47)">ma ho evidenziato la data</span> perchè (come già replicato dalla controparte) esistono 2 sentenze successive (ed anche una precedente) in netto contrasto:</p><p></p><p>Cassazione civile, sez. II, 20 gennaio <span style="color: rgb(184, 49, 47)">1976</span>, n. 167 </p><p>Cassazione n. 15906/<span style="color: rgb(184, 49, 47)">2016 </span></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 0)">Cassazione n, 14807</span><span style="color: rgb(184, 49, 47)"> del 7 giugno 2018 </span></p><p></p><p>e dalle lettura degli integrali risultano "aderenti" al caso di [USER=56304]@Andreasky[/USER] con l'unica eccezione di quella clausola "fai da te".</p><p></p><p>Personalmente non condivido l'orientamento recente (ma anche del 1976) perchè appare come "arzigogolato" il cavillare su una differenza dell' oggetto in contratto.</p><p></p><p>Un preliminare è un contratto che impegna entrambe le parti o chi vi subentra.</p><p>La riserva dell'usufrutto non può garantire che il solo usufruttuario e per un evento che è già ipotizzato e contemplato.</p><p>Agli eredi "finanziariamente" nulla cambia (rispetto a che il de cuius avesse completato il rogito) e quindi non possono lamentare danno.</p><p></p><p>Non spettandomi la sentenza non posso che avvisare del rischio nell'agire contro l'attuale orientamento armati di quell'unica clausola.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Dimaraz, post: 351648, member: 46111"] Occorre prestare attenzione ad ogni singola parola scritta in una sentenza, verificarne la perfetta aderenza dei presupposti al proprio caso e quindi senza fermarsi alle classiche "massime" estrapolate negli articoli comunemente rintracciabili in rete. Ultimo ma non ultimo occorre ricordare che una Corte di Cassazione non è una entità unica e dotata di potere normativo. Molteplici sono i casi di sentenze in contrasto e per le quali occorre quantomeno attendere una pronuncia delle Sezioni Unite. Si badi agli [COLOR=rgb(184, 49, 47)][B]evidenziati[/B][/COLOR] Limitatamente al primo caso: Cassazione civile, sez. II, 10/12/1993, n. 12155 Quindi il promissario acquirente aveva già iniziato una causa e già era stata prodotta sentenza per imporre il trasferimento (rogito) nei termini previsti nel Preliminare. Relativamente al secondo caso: Cassazione civile, sez. II, [COLOR=rgb(184, 49, 47)][B]09/06/1990[/B][/COLOR], n. 5618 non avendo trovato copia integrale riconosco solo la "massima" estrapolata e qui ripetuta che risulterebbe certamente a "favore" della tesi del postante...[COLOR=rgb(184, 49, 47)]ma ho evidenziato la data[/COLOR] perchè (come già replicato dalla controparte) esistono 2 sentenze successive (ed anche una precedente) in netto contrasto: Cassazione civile, sez. II, 20 gennaio [COLOR=rgb(184, 49, 47)]1976[/COLOR], n. 167 Cassazione n. 15906/[COLOR=rgb(184, 49, 47)]2016 [/COLOR] [COLOR=rgb(0, 0, 0)]Cassazione n, 14807[/COLOR][COLOR=rgb(184, 49, 47)] del 7 giugno 2018 [/COLOR] e dalle lettura degli integrali risultano "aderenti" al caso di [USER=56304]@Andreasky[/USER] con l'unica eccezione di quella clausola "fai da te". Personalmente non condivido l'orientamento recente (ma anche del 1976) perchè appare come "arzigogolato" il cavillare su una differenza dell' oggetto in contratto. Un preliminare è un contratto che impegna entrambe le parti o chi vi subentra. La riserva dell'usufrutto non può garantire che il solo usufruttuario e per un evento che è già ipotizzato e contemplato. Agli eredi "finanziariamente" nulla cambia (rispetto a che il de cuius avesse completato il rogito) e quindi non possono lamentare danno. Non spettandomi la sentenza non posso che avvisare del rischio nell'agire contro l'attuale orientamento armati di quell'unica clausola. [/QUOTE]
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