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<blockquote data-quote="Nemesis" data-source="post: 463350" data-attributes="member: 15253"><p>No. </p><p>Il comma 49-ter dell'art. 37 del D.L. n. 223/2006, introdotto dall'art. 1, comma 990, della legge n. 205/2017, allo scopo di contrastare il fenomeno delle indebite compensazioni di crediti d'imposta, prevede che l'Agenzia delle entrate può sospendere, fino a trenta giorni, l'esecuzione delle deleghe di pagamento (mod. F24), contenenti compensazioni che presentano profili di rischio.</p><p>Se all'esito del controllo automatizzato il credito risulta correttamente utilizzato, ovvero decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della delega di pagamento, la delega è eseguita e le compensazioni e i versamenti in essa contenuti sono considerati effettuati alla data indicata nel file inviato; diversamente la delega di pagamento non è eseguita e i versamenti e le compensazioni si considerano non effettuati.</p><p>I criteri selettivi sono riferiti:</p><p>a) alla tipologia dei debiti pagati;</p><p>b) alla tipologia dei crediti compensati;</p><p>c) alla coerenza dei dati indicati nel mod. F24;</p><p>d) ai dati presenti nell’Anagrafe Tributaria o resi disponibili da altri enti pubblici, afferenti ai soggetti indicati nel mod. F24;</p><p>e) ad analoghe compensazioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nel mod. F24;</p><p>f) al pagamento di debiti iscritti a ruolo, di cui all'art. 31, comma 1, del D.L. n. 78/2010. </p><p></p><p>Stai tranquilla, la delega di pagamento non sarà sospesa.</p><p>Domani potrai vedere la ricevuta dell'esito... regolare.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Nemesis, post: 463350, member: 15253"] No. Il comma 49-ter dell'art. 37 del D.L. n. 223/2006, introdotto dall'art. 1, comma 990, della legge n. 205/2017, allo scopo di contrastare il fenomeno delle indebite compensazioni di crediti d'imposta, prevede che l'Agenzia delle entrate può sospendere, fino a trenta giorni, l'esecuzione delle deleghe di pagamento (mod. F24), contenenti compensazioni che presentano profili di rischio. Se all'esito del controllo automatizzato il credito risulta correttamente utilizzato, ovvero decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della delega di pagamento, la delega è eseguita e le compensazioni e i versamenti in essa contenuti sono considerati effettuati alla data indicata nel file inviato; diversamente la delega di pagamento non è eseguita e i versamenti e le compensazioni si considerano non effettuati. I criteri selettivi sono riferiti: a) alla tipologia dei debiti pagati; b) alla tipologia dei crediti compensati; c) alla coerenza dei dati indicati nel mod. F24; d) ai dati presenti nell’Anagrafe Tributaria o resi disponibili da altri enti pubblici, afferenti ai soggetti indicati nel mod. F24; e) ad analoghe compensazioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nel mod. F24; f) al pagamento di debiti iscritti a ruolo, di cui all'art. 31, comma 1, del D.L. n. 78/2010. Stai tranquilla, la delega di pagamento non sarà sospesa. Domani potrai vedere la ricevuta dell'esito... regolare. [/QUOTE]
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