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<blockquote data-quote="proid" data-source="post: 309046" data-attributes="member: 35197"><p>Vero.</p><p>Ho trovato un articolo che tratta l'argomento. Nono so se è superato da nuove normative.</p><p>Mi sembra di capire però che il committente può spostare tutte le sue responsabilità sul responsabile dei lavori (se nominato ma di cui la nomina non sembra obbligatoria) a condizione che al RDL sia data piena autonomia decisionale e anche di spesa cioè subentri al 100% nell'operatività del committente quindi ipotizzo che abbia anche facoltà di attingere ai fondi per l'appalto per disporre interventi urgenti svincolati da autorizzazioni del committente.</p><p>Nel caso dell'appalto condominiale quindi la nomina del RDL senza che esso abbia firma disgiunta sul conto ad hoc per finanziare l'appalto credo che non esoneri totalmente il committente.</p><p></p><p>In ogni caso prima dell'appalto rimangono sempre a carico del committente queste voci:</p><p>1) Il rispetto delle misure generali ex art. 15 del T.U. nella fase di progettazione dell’opera;</p><p>2) La disamina del PSC e del fascicolo della sicurezza;</p><p>3) La nomina (alla presenza delle ulteriori condizioni previste dalla legge) del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l’esecuzione nel caso di presenza di più imprese esecutrici;</p><p>4) La verifica dell’idoneità tecnico professionale delle imprese affidatarie ed esecutrici.</p><p></p><p>Tutto questo però esorbita dal post corrente di semplice manutenzione di giardiniere ma riguarda appalti complessi e più rischiosi quali ristrutturazioni di facciate ecc.</p><p></p><p>Il link dell'articolo : <a href="https://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-C-1/ruoli-figure-C-7/committenti-di-lavori-edili-C-108/sicurezza-cantieri-gli-obblighi-di-committente-responsabile-dei-lavori-AR-15004/" target="_blank">Sicurezza cantieri: gli obblighi di committente e responsabile dei lavori - Committenti di lavori edili</a></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="proid, post: 309046, member: 35197"] Vero. Ho trovato un articolo che tratta l'argomento. Nono so se è superato da nuove normative. Mi sembra di capire però che il committente può spostare tutte le sue responsabilità sul responsabile dei lavori (se nominato ma di cui la nomina non sembra obbligatoria) a condizione che al RDL sia data piena autonomia decisionale e anche di spesa cioè subentri al 100% nell'operatività del committente quindi ipotizzo che abbia anche facoltà di attingere ai fondi per l'appalto per disporre interventi urgenti svincolati da autorizzazioni del committente. Nel caso dell'appalto condominiale quindi la nomina del RDL senza che esso abbia firma disgiunta sul conto ad hoc per finanziare l'appalto credo che non esoneri totalmente il committente. In ogni caso prima dell'appalto rimangono sempre a carico del committente queste voci: 1) Il rispetto delle misure generali ex art. 15 del T.U. nella fase di progettazione dell’opera; 2) La disamina del PSC e del fascicolo della sicurezza; 3) La nomina (alla presenza delle ulteriori condizioni previste dalla legge) del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l’esecuzione nel caso di presenza di più imprese esecutrici; 4) La verifica dell’idoneità tecnico professionale delle imprese affidatarie ed esecutrici. Tutto questo però esorbita dal post corrente di semplice manutenzione di giardiniere ma riguarda appalti complessi e più rischiosi quali ristrutturazioni di facciate ecc. Il link dell'articolo : [URL="https://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-C-1/ruoli-figure-C-7/committenti-di-lavori-edili-C-108/sicurezza-cantieri-gli-obblighi-di-committente-responsabile-dei-lavori-AR-15004/"]Sicurezza cantieri: gli obblighi di committente e responsabile dei lavori - Committenti di lavori edili[/URL] [/QUOTE]
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