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Testo
<blockquote data-quote="Nemesis" data-source="post: 207683" data-attributes="member: 15253"><p>Art. 13, comma 2 del D.L. n. 201/2011:</p><p>"<em>(omissis)</em></p><p><em>I comuni <u>possono</u> considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l'agevolazione operi o limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500 oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.</em></p><p><em>(omissis)</em>"</p><p></p><p>Ma se il comune interessato è quello di Laces (BZ), là vige la legge provinciale n. 3/2014, con la quale è stata istituita dal 2014 l'imposta municipale immobiliare (IMI). L'IMI sostituisce integralmente sul territorio della provincia autonoma le imposte comunali immobiliari istituite con leggi statali, anche relative alla copertura dei servizi indivisibili.</p><p>L'art. 9, comma 8 di quella legge provinciale prevede che:</p><p><em>"I Comuni possono prevedere delle riduzioni di aliquota nel limite di cui al comma 1 per le seguenti tassative fattispecie, tenuto conto del principio di fondo secondo cui per fattispecie uguali e/o simili si applica la stessa aliquota:</em></p><p><em>(omissis)</em></p><p><em>b) per le abitazioni e le relative pertinenze delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di tre unità pertinenziali, di cui al massimo due della stessa categoria, concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di qualsiasi grado e in linea collaterale entro il secondo grado, se nelle stesse il/la parente ha stabilito la propria residenza e dimora abituale. La riduzione non si applica alle abitazioni delle categorie catastali A/1, A/7, A/8 e A/9;</em></p><p><em>(omissis)"</em></p><p></p><p>Ora ti lascio il compito di scoprire se il comune interessato "ha previsto" la riduzione di aliquota di cui sopra.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Nemesis, post: 207683, member: 15253"] Art. 13, comma 2 del D.L. n. 201/2011: "[I](omissis) I comuni [U]possono[/U] considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l'agevolazione operi o limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500 oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. (omissis)[/I]" Ma se il comune interessato è quello di Laces (BZ), là vige la legge provinciale n. 3/2014, con la quale è stata istituita dal 2014 l'imposta municipale immobiliare (IMI). L'IMI sostituisce integralmente sul territorio della provincia autonoma le imposte comunali immobiliari istituite con leggi statali, anche relative alla copertura dei servizi indivisibili. L'art. 9, comma 8 di quella legge provinciale prevede che: [I]"I Comuni possono prevedere delle riduzioni di aliquota nel limite di cui al comma 1 per le seguenti tassative fattispecie, tenuto conto del principio di fondo secondo cui per fattispecie uguali e/o simili si applica la stessa aliquota: (omissis) b) per le abitazioni e le relative pertinenze delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di tre unità pertinenziali, di cui al massimo due della stessa categoria, concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di qualsiasi grado e in linea collaterale entro il secondo grado, se nelle stesse il/la parente ha stabilito la propria residenza e dimora abituale. La riduzione non si applica alle abitazioni delle categorie catastali A/1, A/7, A/8 e A/9; (omissis)"[/I] Ora ti lascio il compito di scoprire se il comune interessato "ha previsto" la riduzione di aliquota di cui sopra. [/QUOTE]
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