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Problema di eredità con equitalia
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Testo
<blockquote data-quote="Ennio Alessandro Rossi" data-source="post: 173908" data-attributes="member: 4594"><p><em>Pignoramento di bene indiviso - Separazione della quota di comproprietà del debitore - Impossibilità - Ordine del Giudice di proporre giudizio divisiorio ex art. 600 c.p.c. - Legittimità - Sospensione della procedura - Necessità. (Cpc, artt. 599, 600; Disp. Att. c.p.c., art. 118)</em></p><p> <em></em></p><p><em>Quando in una procedura esecutiva iniziata ai sensi dell'art.599 c.p.c. (sottoponendo a pignoramento un bene indiviso), <span style="color: #0000ff"><strong>si sia ritenuto che non è possibile disporre la separazione della quota di comproprietà del debitore da quella dei terzi estranei all'esecuzione, e non si è ritenuta opportuna la vendita delle quote indivise</strong></span> perché vi sarebbe scarsa probabilità di un esito positivo e conveniente degli esperimenti di vendita della sola quota e perché i beni pignorati presentano una situazione di fatto che sconsiglia la vendita della sola quota (trattandosi di bene - abitazione - non comodamente divisibile in sede esecutiva o per la presenza di impedimenti di ordine urbanistico o catastale), <span style="color: #0000b3"><strong>il Giudice dell'esecuzione</strong></span> - valutando che il bene pignorato si presenti in una condizione giuridica che renda maggiormente opportuno un giudizio a contraddittorio pieno per pervenire ad una vendita unitaria come modalità di divisione della comunione dei beni pignorati - <span style="color: #0000b3"><strong>può ordinare l'inizio del giudizio divisorio ex art. 600 c.p.c.</strong> </span>(da proporsi con citazione -ex art. 181 disp. Att. c.p.c.- a cura dell'interessato creditore), sospendendo la procedura, al fine di pervenire alla separazione della quota spettante al debitore sottoposto ad esecuzione forzata all'esito del giudizio relativo e<span style="color: #0000b3"><strong> così rendere possibile un maggior realizzo da una vendita dell'intero bene come modalità concreta di scioglimento della comunione.</strong></span><a href="http://www.lex24.ilsole24ore.com/utility/Auth.aspx?view=document&documentType=3&documentId=13159067" target="_blank"><u><strong>Corte d'Appello di Roma, Sezione 3, Sentenza 7 febbraio 2012, n. 652</strong></u></a></em></p><p> <em></em></p><p> <em></em></p><p><em><span style="font-size: 9px">LEX24 IL SOLE 24 ORE</span> </em></p><p><em>COSA dicono gli articoli 599 e 600 cpc?</em></p><p><em><strong>Capo V: DELL'ESPROPRIAZIONE DI BENI INDIVISI </strong></em></p><p><em><strong>Art. 599. (Pignoramento)</strong></em></p><p><em><u>Possono essere pignorati i beni indivisi anche quando non tutti i comproprietari sono obbligati verso il creditore</u>. In tal caso del pignoramento e' notificato avviso, a cura del creditore pignorante, anche agli altri comproprietari, ai quali e' fatto divieto di lasciare separare dal debitore la sua parte delle cose comuni senza ordine di giudice.</em></p><p><em><strong>Art. 600. (Convocazione dei comproprietari) </strong></em></p><p><em>Il giudice dell'esecuzione, su istanza del creditore pignorante o dei comproprietari e sentiti tutti gli interessati, <u>provvede, quando e' possibile, alla separazione della quota in natura spettante al debitore.</u> Se la separazione in natura non e' chiesta o non e' possibile, il giudice dispone che si proceda alla divisione a norma del codice civile, salvo che ritenga probabile la vendita della quota indivisa ad un prezzo pari o superiore al valore della stessa, determinato a norma dell'articolo 568. (ndr: valutazione di un esperto) </em></p><p> <em></em></p><p> <em></em></p><p><em>Prescrive l'art.524 cod.civ. che <strong>se il chiamato rinunzia, anche senza frode, ad un'eredità con ciò danneggiando i propri creditori, questi ultimi possono farsi autorizzare ad accettare l'eredità in nome e luogo del rinunziante, al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari fino alla concorrenza dei loro crediti. (il diritto dei creditori si prescrive in 5 anni) </strong></em></p><p><em></em></p><p> <em></em></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Ennio Alessandro Rossi, post: 173908, member: 4594"] [I]Pignoramento di bene indiviso - Separazione della quota di comproprietà del debitore - Impossibilità - Ordine del Giudice di proporre giudizio divisiorio ex art. 600 c.p.c. - Legittimità - Sospensione della procedura - Necessità. (Cpc, artt. 599, 600; Disp. Att. c.p.c., art. 118) Quando in una procedura esecutiva iniziata ai sensi dell'art.599 c.p.c. (sottoponendo a pignoramento un bene indiviso), [COLOR=#0000ff][B]si sia ritenuto che non è possibile disporre la separazione della quota di comproprietà del debitore da quella dei terzi estranei all'esecuzione, e non si è ritenuta opportuna la vendita delle quote indivise[/B][/COLOR] perché vi sarebbe scarsa probabilità di un esito positivo e conveniente degli esperimenti di vendita della sola quota e perché i beni pignorati presentano una situazione di fatto che sconsiglia la vendita della sola quota (trattandosi di bene - abitazione - non comodamente divisibile in sede esecutiva o per la presenza di impedimenti di ordine urbanistico o catastale), [COLOR=#0000b3][B]il Giudice dell'esecuzione[/B][/COLOR] - valutando che il bene pignorato si presenti in una condizione giuridica che renda maggiormente opportuno un giudizio a contraddittorio pieno per pervenire ad una vendita unitaria come modalità di divisione della comunione dei beni pignorati -[B] [/B][COLOR=#0000b3][B]può ordinare l'inizio del giudizio divisorio ex art. 600 c.p.c.[/B] [/COLOR](da proporsi con citazione -ex art. 181 disp. Att. c.p.c.- a cura dell'interessato creditore), sospendendo la procedura, al fine di pervenire alla separazione della quota spettante al debitore sottoposto ad esecuzione forzata all'esito del giudizio relativo e[COLOR=#0000b3][B] così rendere possibile un maggior realizzo da una vendita dell'intero bene come modalità concreta di scioglimento della comunione.[/B][/COLOR][URL='http://www.lex24.ilsole24ore.com/utility/Auth.aspx?view=document&documentType=3&documentId=13159067'][U][B]Corte d'Appello di Roma, Sezione 3, Sentenza 7 febbraio 2012, n. 652[/B][/U][/URL] [SIZE=1]LEX24 IL SOLE 24 ORE[/SIZE] COSA dicono gli articoli 599 e 600 cpc? [B]Capo V: DELL'ESPROPRIAZIONE DI BENI INDIVISI Art. 599. (Pignoramento)[/B] [U]Possono essere pignorati i beni indivisi anche quando non tutti i comproprietari sono obbligati verso il creditore[/U]. In tal caso del pignoramento e' notificato avviso, a cura del creditore pignorante, anche agli altri comproprietari, ai quali e' fatto divieto di lasciare separare dal debitore la sua parte delle cose comuni senza ordine di giudice. [B]Art. 600. (Convocazione dei comproprietari) [/B] Il giudice dell'esecuzione, su istanza del creditore pignorante o dei comproprietari e sentiti tutti gli interessati, [U]provvede, quando e' possibile, alla separazione della quota in natura spettante al debitore.[/U] Se la separazione in natura non e' chiesta o non e' possibile, il giudice dispone che si proceda alla divisione a norma del codice civile, salvo che ritenga probabile la vendita della quota indivisa ad un prezzo pari o superiore al valore della stessa, determinato a norma dell'articolo 568. (ndr: valutazione di un esperto) Prescrive l'art.524 cod.civ. che [B]se il chiamato rinunzia, anche senza frode, ad un'eredità con ciò danneggiando i propri creditori, questi ultimi possono farsi autorizzare ad accettare l'eredità in nome e luogo del rinunziante, al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari fino alla concorrenza dei loro crediti. (il diritto dei creditori si prescrive in 5 anni) [/B] [/I] [/QUOTE]
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