adimecasa

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Una mia cliente da poco vedova con 7 figli, tra questi uno inseguito da equitalia, come fare per accettare l'eredità escludendo una parte di 1/7 dei 2/3 del figlio, posso farlo rinunciare all'eredità? 3 figli già hanno avuto degli immobili intestati, devono essere accorpati nell'asse ereditario, in attesa di qualche suggerimento ringrazio.
 

salves

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La rinuncia che farà il figlio con problemi equitalia farà si che la quota venga suddivisa ai figli di questo o agli eredi rimanenti, di pari diritti equitalia potrebbe opporsi alla rinuncia, artt. 519 e 524 cod.civ..
 

Ennio Alessandro Rossi

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Pignoramento di bene indiviso - Separazione della quota di comproprietà del debitore - Impossibilità - Ordine del Giudice di proporre giudizio divisiorio ex art. 600 c.p.c. - Legittimità - Sospensione della procedura - Necessità. (Cpc, artt. 599, 600; Disp. Att. c.p.c., art. 118)

Quando in una procedura esecutiva iniziata ai sensi dell'art.599 c.p.c. (sottoponendo a pignoramento un bene indiviso), si sia ritenuto che non è possibile disporre la separazione della quota di comproprietà del debitore da quella dei terzi estranei all'esecuzione, e non si è ritenuta opportuna la vendita delle quote indivise perché vi sarebbe scarsa probabilità di un esito positivo e conveniente degli esperimenti di vendita della sola quota e perché i beni pignorati presentano una situazione di fatto che sconsiglia la vendita della sola quota (trattandosi di bene - abitazione - non comodamente divisibile in sede esecutiva o per la presenza di impedimenti di ordine urbanistico o catastale), il Giudice dell'esecuzione - valutando che il bene pignorato si presenti in una condizione giuridica che renda maggiormente opportuno un giudizio a contraddittorio pieno per pervenire ad una vendita unitaria come modalità di divisione della comunione dei beni pignorati - può ordinare l'inizio del giudizio divisorio ex art. 600 c.p.c. (da proporsi con citazione -ex art. 181 disp. Att. c.p.c.- a cura dell'interessato creditore), sospendendo la procedura, al fine di pervenire alla separazione della quota spettante al debitore sottoposto ad esecuzione forzata all'esito del giudizio relativo e così rendere possibile un maggior realizzo da una vendita dell'intero bene come modalità concreta di scioglimento della comunione.Corte d'Appello di Roma, Sezione 3, Sentenza 7 febbraio 2012, n. 652


LEX24 IL SOLE 24 ORE
COSA dicono gli articoli 599 e 600 cpc?
Capo V: DELL'ESPROPRIAZIONE DI BENI INDIVISI
Art. 599. (Pignoramento)

Possono essere pignorati i beni indivisi anche quando non tutti i comproprietari sono obbligati verso il creditore. In tal caso del pignoramento e' notificato avviso, a cura del creditore pignorante, anche agli altri comproprietari, ai quali e' fatto divieto di lasciare separare dal debitore la sua parte delle cose comuni senza ordine di giudice.
Art. 600. (Convocazione dei comproprietari)
Il giudice dell'esecuzione, su istanza del creditore pignorante o dei comproprietari e sentiti tutti gli interessati, provvede, quando e' possibile, alla separazione della quota in natura spettante al debitore. Se la separazione in natura non e' chiesta o non e' possibile, il giudice dispone che si proceda alla divisione a norma del codice civile, salvo che ritenga probabile la vendita della quota indivisa ad un prezzo pari o superiore al valore della stessa, determinato a norma dell'articolo 568. (ndr: valutazione di un esperto)


Prescrive l'art.524 cod.civ. che se il chiamato rinunzia, anche senza frode, ad un'eredità con ciò danneggiando i propri creditori, questi ultimi possono farsi autorizzare ad accettare l'eredità in nome e luogo del rinunziante, al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari fino alla concorrenza dei loro crediti. (il diritto dei creditori si prescrive in 5 anni)

 

adimecasa

Membro Storico
Professionista
A parte che non sono coinvolto direttamente, ma solo chiedevo lumi, per una mia carissima cliente che deve risolvere questo problema, oltre alla vedovanza di recente anche quella del figlio con problemi finanziari, dato che l'eredità è consistente, dobbiamo valutare la migliore soluzione senza danneggiare gli altri eredi e neanche eventuali creditori. (pertanto nessuna furbata carissimo avvocato)
 

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