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<blockquote data-quote="Nemesis" data-source="post: 288867" data-attributes="member: 15253"><p>Se il riesame del classamento operato dall'Ufficio dell'Agenzia, in via autonoma o su istanza di parte, è qualificabile come esercizio della potestà di autotutela - in</p><p>quanto finalizzato a eliminare incongruenze derivanti da errori di inserimento dati oppure da erronee applicazioni dei principi dell'estimo catastale - la nuova rendita attribuita esplicherà efficacia retroattiva (<em>ex tunc</em>), cioé a decorrere dalla data dell'originario classamento, indipendentemente dalla data di notifica della nuova rendita agli intestatari della partita catastale.</p><p>Viceversa, se il riesame del classamento, attivato su istanza di parte, viene eseguito sulla base di elementi, circostanze o parametri nuovi, sopravvenuti rispetto all'originario classamento e per i quali non ricorre l'obbligo della dichiarazione in catasto (si veda il procedimento ex art. 38 del TUIR), l'eventuale rettifica della rendita, scaturendo da una attività di riesame non qualificabile <em>strictu sensu</em> come esercizio del potere di autotutela, non potrà che esplicare effetti <em>ex nunc</em>.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Nemesis, post: 288867, member: 15253"] Se il riesame del classamento operato dall'Ufficio dell'Agenzia, in via autonoma o su istanza di parte, è qualificabile come esercizio della potestà di autotutela - in quanto finalizzato a eliminare incongruenze derivanti da errori di inserimento dati oppure da erronee applicazioni dei principi dell'estimo catastale - la nuova rendita attribuita esplicherà efficacia retroattiva ([I]ex tunc[/I]), cioé a decorrere dalla data dell'originario classamento, indipendentemente dalla data di notifica della nuova rendita agli intestatari della partita catastale. Viceversa, se il riesame del classamento, attivato su istanza di parte, viene eseguito sulla base di elementi, circostanze o parametri nuovi, sopravvenuti rispetto all'originario classamento e per i quali non ricorre l'obbligo della dichiarazione in catasto (si veda il procedimento ex art. 38 del TUIR), l'eventuale rettifica della rendita, scaturendo da una attività di riesame non qualificabile [I]strictu sensu[/I] come esercizio del potere di autotutela, non potrà che esplicare effetti [I]ex nunc[/I]. [/QUOTE]
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