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Problemi con equitalia... come fare ?
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Testo
<blockquote data-quote="raflomb" data-source="post: 92380" data-attributes="member: 13295"><p>Rispondo ad Alberto:</p><p>1) Nanton non ha ragione, in quanto un bene ipotecato totalmente o parzialmente può essere trasferito per i motivi anzidetti, ovvero perchè l'ipoteca segue il bene su cui è iscritta e non la persona:</p><p>Il terzo acquirente del bene ipotecato</p><p></p><p>Il terzo acquirente è esposto all’espropriazione del bene soltanto per averlo acquistato nonostante che vi fosse ipoteca. Perciò la legge, senza sacrificare i diritti del creditore, gli consente di evitare l’espropriazione esercitando a sua scelta una delle seguenti facoltà:</p><p></p><p>a) pagare i crediti iscritti (art.2858 c.c.);</p><p></p><p>b) rilasciare i beni ipotecati, in modo che l’espropriazione non avvenga contro di lui, ma contro l’amministratore dei beni stessi che sarà nominato dal tribunale (art.2861 c.c.);</p><p></p><p>c) liberare l’immobile dalle ipoteche mediante uno speciale procedimento di purgazione delle ipoteche, nel quale egli offrirà ai creditori il prezzo stipulato per l’acquisto o il valore da lui stesso dichiarato, se si tratta di beni pervenutigli a titolo gratuito (artt.2889, 2890 c.c.).</p><p></p><p>Da quanto sopra descritto si comprende la legittimità del trasferimento dell'immobile.</p><p></p><p>2) nessuno è andato "fuori strada" in quanto se a seguito della perizia giurata Equitalia da il consenso ad accettare la somma del 33% come stimata cancellando di seguito l'ipoteca Crys75 potrà ottenere il mutuo su un bene che ha un valore di gran lunga superiore.</p><p>In via subordinata, sempre d'accordo con la banca, potrà acquistare le quote a mezzo lo scioglimento della comunione.</p><p>Sempre in via subordinata potrà procedere alla "purgazione"</p><p>E sempre in via subordinata potrà partecipare all'acquisto delle quote subastate con tanto di mutuo della banca.</p><p>Per rispondere ad alcune domande poste da Crys75: Equitalia se mette all'asta il bene deve necessariamente notificarti l'esecuzione in quanto sei comproprietario con diritto di prelazione.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="raflomb, post: 92380, member: 13295"] Rispondo ad Alberto: 1) Nanton non ha ragione, in quanto un bene ipotecato totalmente o parzialmente può essere trasferito per i motivi anzidetti, ovvero perchè l'ipoteca segue il bene su cui è iscritta e non la persona: Il terzo acquirente del bene ipotecato Il terzo acquirente è esposto all’espropriazione del bene soltanto per averlo acquistato nonostante che vi fosse ipoteca. Perciò la legge, senza sacrificare i diritti del creditore, gli consente di evitare l’espropriazione esercitando a sua scelta una delle seguenti facoltà: a) pagare i crediti iscritti (art.2858 c.c.); b) rilasciare i beni ipotecati, in modo che l’espropriazione non avvenga contro di lui, ma contro l’amministratore dei beni stessi che sarà nominato dal tribunale (art.2861 c.c.); c) liberare l’immobile dalle ipoteche mediante uno speciale procedimento di purgazione delle ipoteche, nel quale egli offrirà ai creditori il prezzo stipulato per l’acquisto o il valore da lui stesso dichiarato, se si tratta di beni pervenutigli a titolo gratuito (artt.2889, 2890 c.c.). Da quanto sopra descritto si comprende la legittimità del trasferimento dell'immobile. 2) nessuno è andato "fuori strada" in quanto se a seguito della perizia giurata Equitalia da il consenso ad accettare la somma del 33% come stimata cancellando di seguito l'ipoteca Crys75 potrà ottenere il mutuo su un bene che ha un valore di gran lunga superiore. In via subordinata, sempre d'accordo con la banca, potrà acquistare le quote a mezzo lo scioglimento della comunione. Sempre in via subordinata potrà procedere alla "purgazione" E sempre in via subordinata potrà partecipare all'acquisto delle quote subastate con tanto di mutuo della banca. Per rispondere ad alcune domande poste da Crys75: Equitalia se mette all'asta il bene deve necessariamente notificarti l'esecuzione in quanto sei comproprietario con diritto di prelazione. [/QUOTE]
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