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Problemi per riscossione Buoni Fruttiferi Postali ereditati?
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Testo
<blockquote data-quote="JERRY48" data-source="post: 159137"><p>Poste italiane s.p.a. non può unilateralmente modificare una clausola inserita nel titolo, posto che "il vincolo contrattuale tra l'emittente ed il sottoscrittore dei titoli si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti" (Cass. civ. sez. Un. 15.6.2007 n. 13979). La scarsa giurisprudenza di merito esistente sul punto ha peraltro confermato questo orientamento, condannando Poste italiane s.p.a. al rimborso del titolo nei confronti del contitolare superstite, in tutti i casi in cui il buono postale fruttifero fosse dotato della clausola P.F.R. (Trib. Cosenza 2.7.2010; Trib. Cosenza 31.1.2011).</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="JERRY48, post: 159137"] Poste italiane s.p.a. non può unilateralmente modificare una clausola inserita nel titolo, posto che "il vincolo contrattuale tra l'emittente ed il sottoscrittore dei titoli si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti" (Cass. civ. sez. Un. 15.6.2007 n. 13979). La scarsa giurisprudenza di merito esistente sul punto ha peraltro confermato questo orientamento, condannando Poste italiane s.p.a. al rimborso del titolo nei confronti del contitolare superstite, in tutti i casi in cui il buono postale fruttifero fosse dotato della clausola P.F.R. (Trib. Cosenza 2.7.2010; Trib. Cosenza 31.1.2011). [/QUOTE]
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