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Problemi per riscossione Buoni Fruttiferi Postali ereditati?
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Testo
<blockquote data-quote="JERRY48" data-source="post: 159183"><p>Allora assodato:</p><p>La normativa delle poste italiane, in materia di buoni fruttiferi postali, prevede che la clausola della "p.f.r." ovvero "pari facoltà di rimborso" apposta all'atto di emissione, su un buono fruttifero cointestato a più soggetti, consente ad ognuno di questi di compiere operazioni di rimborso anche separatamente. La suddetta clausola è personale e fiduciaria e non trova applicazione immediata se all'atto di pagamento uno degli intestatari risulti minore di età o uno degli intestatari risulti deceduto. Il rimborso di titoli caduti in totale o parziale successione deve essere richiesto e quietanzato congiuntamente da tutti gli aventi causa, che sui buoni vantino diritti: mi riferisco agli eredi del cointestatario deceduto, oltre che ai cointestatari superstiti; non è possibile effettuare il rimborso su richiesta di una sola parte a meno che non intervenga un provvedimento autorizzatorio da parte dell'autorità giudiziaria competente (tribunale civile).</p><p>Però:</p><p>C'è la condotta illegittima di P.I. s.p.a. che accampa pretesti privi di fondamento giuridico (quali la presentazione della dichiarazione di successione piuttosto che la quietanza congiunta di tutti gli eredi ecc.) per non procedere al (doveroso) rimborso dei buoni fruttiferi cointestati a più persone e dotati della clausola di pari facoltà di rimborso (p.f.r.), nel caso di decesso di uno dei cointestatari. Rimborso che non arriva neppure nel caso in cui la richiesta venga limitata alla quota di spettanza del contitolare superstite. Più problematico ancora nel</p><p>caso di decesso dei due cointestatari. Il 2/7/10 l’autorità giudiziaria cosentina, con sentenza passata in giudicato (a cui ne è seguita una seconda il 31/1/11) ha accolto le ragioni di alcuni risparmiatori, decretando l’illegittimità di tale comportamento e condannando Poste Italiane, finanche alla rifusione delle spese legali. IN SEGUITO A TALI PRONUNCE POSTE ITALIANE HA CAMBIATO ATTEGGIAMENTO? Non pare proprio.</p><p>Affidati ad un buon avvocato esperto, anche perchè non essendoci neanche la certezza del decesso dei due intestatari, dare consigli direttamente dal forum, potrebbe essere problematico.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="JERRY48, post: 159183"] Allora assodato: La normativa delle poste italiane, in materia di buoni fruttiferi postali, prevede che la clausola della "p.f.r." ovvero "pari facoltà di rimborso" apposta all'atto di emissione, su un buono fruttifero cointestato a più soggetti, consente ad ognuno di questi di compiere operazioni di rimborso anche separatamente. La suddetta clausola è personale e fiduciaria e non trova applicazione immediata se all'atto di pagamento uno degli intestatari risulti minore di età o uno degli intestatari risulti deceduto. Il rimborso di titoli caduti in totale o parziale successione deve essere richiesto e quietanzato congiuntamente da tutti gli aventi causa, che sui buoni vantino diritti: mi riferisco agli eredi del cointestatario deceduto, oltre che ai cointestatari superstiti; non è possibile effettuare il rimborso su richiesta di una sola parte a meno che non intervenga un provvedimento autorizzatorio da parte dell'autorità giudiziaria competente (tribunale civile). Però: C'è la condotta illegittima di P.I. s.p.a. che accampa pretesti privi di fondamento giuridico (quali la presentazione della dichiarazione di successione piuttosto che la quietanza congiunta di tutti gli eredi ecc.) per non procedere al (doveroso) rimborso dei buoni fruttiferi cointestati a più persone e dotati della clausola di pari facoltà di rimborso (p.f.r.), nel caso di decesso di uno dei cointestatari. Rimborso che non arriva neppure nel caso in cui la richiesta venga limitata alla quota di spettanza del contitolare superstite. Più problematico ancora nel caso di decesso dei due cointestatari. Il 2/7/10 l’autorità giudiziaria cosentina, con sentenza passata in giudicato (a cui ne è seguita una seconda il 31/1/11) ha accolto le ragioni di alcuni risparmiatori, decretando l’illegittimità di tale comportamento e condannando Poste Italiane, finanche alla rifusione delle spese legali. IN SEGUITO A TALI PRONUNCE POSTE ITALIANE HA CAMBIATO ATTEGGIAMENTO? Non pare proprio. Affidati ad un buon avvocato esperto, anche perchè non essendoci neanche la certezza del decesso dei due intestatari, dare consigli direttamente dal forum, potrebbe essere problematico. [/QUOTE]
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