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Proprietà immobiliari : eredi figli (di divorziati che si vogliono risposare)
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<blockquote data-quote="acquirente" data-source="post: 57472" data-attributes="member: 9415"><p>LA LEGGE SUL DIVORZIO 898/70 prevede che, in seguito alla morte del marito, la pensione di reversibilità debba essere ripartita tra la ex moglie divorziata e la seconda moglie vedova. E’ quindi la stessa legge a richiedere che la ex moglie sia titolare dell’assegno divorzile, a prescindere dall’importo, per poter partecipare alla divisione della pensione di reversibilità.</p><p>la pensione di reversibilità viene calcolata a favore delle vedove (nel vostro caso due) dividendola in due quote in proporzione alla durata del matrimonio (il matrimonio parte da quando è stato contratto alla data della sentenza di divorzio) primo e quello successivo.</p><p>La Corte Costituzionale ha così chiarito che l’elemento della durata dei due matrimoni, pur essendo certamente rilevante, non può essere l’unico, ma va integrato con ogni possibile altro dato di fatto. Tale principio è stato ulteriormente specificato dalla Cassazione indicando, in concreto, che uno degli elementi che deve essere tenuto in considerazione dal giudice, è quello della durata della convivenza qualora essa sia sfociata nel secondo matrimonio. </p><p>Tieni conto che non so fino a che punto le converrà chiedere la reversibilità perchè la sua e la pensione dell'ex marito fanno cumulo reddituale e quindi, magari per pochi euri (e ti parlo anche per 10 euri in più rispetto alle tabelle INPS) rischia di perdere quasi tutto in conguaglio da restituire all'INPS.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="acquirente, post: 57472, member: 9415"] LA LEGGE SUL DIVORZIO 898/70 prevede che, in seguito alla morte del marito, la pensione di reversibilità debba essere ripartita tra la ex moglie divorziata e la seconda moglie vedova. E’ quindi la stessa legge a richiedere che la ex moglie sia titolare dell’assegno divorzile, a prescindere dall’importo, per poter partecipare alla divisione della pensione di reversibilità. la pensione di reversibilità viene calcolata a favore delle vedove (nel vostro caso due) dividendola in due quote in proporzione alla durata del matrimonio (il matrimonio parte da quando è stato contratto alla data della sentenza di divorzio) primo e quello successivo. La Corte Costituzionale ha così chiarito che l’elemento della durata dei due matrimoni, pur essendo certamente rilevante, non può essere l’unico, ma va integrato con ogni possibile altro dato di fatto. Tale principio è stato ulteriormente specificato dalla Cassazione indicando, in concreto, che uno degli elementi che deve essere tenuto in considerazione dal giudice, è quello della durata della convivenza qualora essa sia sfociata nel secondo matrimonio. Tieni conto che non so fino a che punto le converrà chiedere la reversibilità perchè la sua e la pensione dell'ex marito fanno cumulo reddituale e quindi, magari per pochi euri (e ti parlo anche per 10 euri in più rispetto alle tabelle INPS) rischia di perdere quasi tutto in conguaglio da restituire all'INPS. [/QUOTE]
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