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Testo
<blockquote data-quote="JERRY48" data-source="post: 145085"><p>L'usufrutto ha natura temporanea. Secondo l'art. 979 c.c. l'usufrutto non può eccedere la vita</p><p>dell'usufruttuario oppure la durata di trent'anni qualora sia costituito in favore di una persona</p><p>giuridica. Tale norma ha natura inderogabile. In ragione di ciò, laddove nel negozio costitutivo del</p><p>diritto di usufrutto non sia stabilito un termine specifico, l'usufrutto si estingue comunque con la</p><p>morte dell'usufruttuario o con il decorso del trentesimo anno per le persone giuridiche.</p><p> </p><p>L’usufrutto può anche essere costituito a favore di più soggetti, ad esempio due coniugi,</p><p>comproprietari dello stesso bene. In particolare, è possibile che due coniugi costituiscano per atto</p><p>tra vivi un usufrutto congiunto con reciproco diritto di accrescimento a favore del più longevo. In</p><p>tale ipotesi, quando viene a mancare uno degli usufruttuari, la sua quota di usufrutto si aggiunge</p><p>a quella dell’altro; in assenza del suddetto diritto di accrescimento, invece, alla morte di uno dei</p><p>coniugi, la quota di usufrutto di quest’ultimo verrebbe acquisita dal nudo proprietario a discapito</p><p>dell'usufruttuario superstite.</p><p>C'è stato accordo tra i due coniugi per l'accrescimento?</p><p> </p><p> </p><p></p><p> </p><p>In mancanza di testamento.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="JERRY48, post: 145085"] L'usufrutto ha natura temporanea. Secondo l'art. 979 c.c. l'usufrutto non può eccedere la vita dell'usufruttuario oppure la durata di trent'anni qualora sia costituito in favore di una persona giuridica. Tale norma ha natura inderogabile. In ragione di ciò, laddove nel negozio costitutivo del diritto di usufrutto non sia stabilito un termine specifico, l'usufrutto si estingue comunque con la morte dell'usufruttuario o con il decorso del trentesimo anno per le persone giuridiche. L’usufrutto può anche essere costituito a favore di più soggetti, ad esempio due coniugi, comproprietari dello stesso bene. In particolare, è possibile che due coniugi costituiscano per atto tra vivi un usufrutto congiunto con reciproco diritto di accrescimento a favore del più longevo. In tale ipotesi, quando viene a mancare uno degli usufruttuari, la sua quota di usufrutto si aggiunge a quella dell’altro; in assenza del suddetto diritto di accrescimento, invece, alla morte di uno dei coniugi, la quota di usufrutto di quest’ultimo verrebbe acquisita dal nudo proprietario a discapito dell'usufruttuario superstite. C'è stato accordo tra i due coniugi per l'accrescimento? In mancanza di testamento. [/QUOTE]
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