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<blockquote data-quote="alberto bianchi" data-source="post: 242683" data-attributes="member: 28028"><p>Ho trovato questo link dove si affronta il problema in oggetto e di cui riporto la conclusione:</p><p><a href="http://www.appiano.info/box-e-posti-auto-canone" target="_blank">Box e posti auto (canone) - Ermenegildo Mario Appiano</a></p><p></p><p><strong>In conclusione:</strong></p><p></p><p>In via di massima, la locazione di box auto e posti macchina non è soggetta a norme imperative, per cui si può liberamente pattuire sia il canone di locazione che la durata del contratto.</p><p></p><p>Tuttavia, ciò non vale in alcune circostanze.</p><p></p><p>In primo luogo, se tali immobili sono comunque adibiti ad una delle attività indicate all’art.27 della legge 392/78: in tal caso, la durata è di “6+6” anni (ovvero “9+9”, se la locazione è ricollegabile all’esercizio di un’attività alberghiera o teatrale).</p><p></p><p>In secondo luogo, se sussiste un vincolo di pertinenzialità con un alloggio adibito ad abitazione. Qui bisogna distinguere. Quando la locazione dell’alloggio è a “canone libero”, la presenza del nesso di pertinenzialità incide solo sulla durata del rapporto di locazione per il box, che diventa quella del contratto inerente l’alloggio. Quando invece quest’ultimo è locato a “canone concordato”, vi è anche il rischio di perdere il canone pattuito per il box auto, a fronte di un piccolo aumento di quello dovuto per l’alloggio.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="alberto bianchi, post: 242683, member: 28028"] Ho trovato questo link dove si affronta il problema in oggetto e di cui riporto la conclusione: [url="http://www.appiano.info/box-e-posti-auto-canone"]Box e posti auto (canone) - Ermenegildo Mario Appiano[/url] [B]In conclusione:[/B] In via di massima, la locazione di box auto e posti macchina non è soggetta a norme imperative, per cui si può liberamente pattuire sia il canone di locazione che la durata del contratto. Tuttavia, ciò non vale in alcune circostanze. In primo luogo, se tali immobili sono comunque adibiti ad una delle attività indicate all’art.27 della legge 392/78: in tal caso, la durata è di “6+6” anni (ovvero “9+9”, se la locazione è ricollegabile all’esercizio di un’attività alberghiera o teatrale). In secondo luogo, se sussiste un vincolo di pertinenzialità con un alloggio adibito ad abitazione. Qui bisogna distinguere. Quando la locazione dell’alloggio è a “canone libero”, la presenza del nesso di pertinenzialità incide solo sulla durata del rapporto di locazione per il box, che diventa quella del contratto inerente l’alloggio. Quando invece quest’ultimo è locato a “canone concordato”, vi è anche il rischio di perdere il canone pattuito per il box auto, a fronte di un piccolo aumento di quello dovuto per l’alloggio. [/QUOTE]
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