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Locazione, Affitto e Sfratto
Proroga contratto tipo transitorio
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Testo
<blockquote data-quote="Magnus Ansegar" data-source="post: 234913" data-attributes="member: 46607"><p>Come sopra si accennava, se, a seguito di una condizione contrattuale che si è avverata prevista dai decreti sostitutivi del 1999 e 2002 (venuta meno delle esigenze transitorie o mancata conferma delle stesse da parte del locatore), il contratto si è trasformato radicalmente da transitorio a ordinario quadriennale, con effetto retroattivo, non si può certamente parlare, ribadisco, di una modificazione meramente accessoria dell'obbligazione contrattuale da sottoporre ad atto integrativo, ma tale rilevante mutazione impone, a mio personale avviso, la registrazione di un nuovo rapporto, salvo che l'ufficio competente ritenga che si possa comunque procedere, mantenendo in vita il precedente negozio e sia in grado di gestirlo.</p><p></p><p>Tuttavia, quanto scrivi sopra (#11) non pare concretizzare la fattispecie contemplata dal regolamento locativo sopra riportato, ma è ravvisabile una fattispecie estranea a tale ambito. Se ho ben compreso, alla scadenza convenuta a contratto, non è stata data comunicazione in Agenzia dell'avvenuto avverarsi della condizione posta a contratto, ma il contratto è stato semplicemente prorogato di ulteriori 12 mesi, esattamente come accade in riferimento alla rinnovazione delle locazioni per esigenze abitative stabili e primarie.</p><p></p><p>Nella specie, se il contratto, nato transitorio per una durata contenuta nel tempo, cioè con una ben determinata finalità, perdura ormai da due anni, significa che le esigenze transitorie, lasciando perdere in capo a chi, che dovevano finire in un determinato e preciso momento, non sussistono più (e, a questo punto, bisognerebbe capire perchè), ma anche se sussistessero ancora , nondimeno in contrasto con il carattere temporaneo e occasionale di questa tipologia negoziale), protraendosi oltre il termine di scadenza, essendo stato previsto contrattualmente una durata di 12 mesi (il contratto cessa alla scadenza senza bisogno di disdetta), non è ulteriormente rinnovabile e, in ogni caso, la somma del periodo iniziale (12 mesi) e della proroga (12 mesi) eccederebbe comunque il limite massimo imposto dalla legge.</p><p></p><p>In altri termini, è proprio nel caso in cui il contratto, originariamente siglato per soddisfare la transitorietà dell'interesse abitativo di una delle parti, venga tacitamente rinnovato, in forza degli articoli 1596, primo comma e 1597 c.c., nel senso che l'inquilino, dopo la scadenza, rimane o viene lasciato nella detenzione della cosa locata e il locatore accetta il pagamento dei canoni successivi il rinnovo) che le condizioni previste nella regolamentazione (mancata conferma da parte del locatore delle proprie esigenze temporanee oppure l'oggettivo venir meno della transitorietà) determinano la riconduzione del rapporto alla ben più ampia durata quadriennale propria di una locazione stabile, proprio al fine di evitare la prosecuzione di un rapporto nato "geneticamente" provvisorio e temporaneo. Quanto appena esposto, in un'ottica civilistica, perchè, sotto il profilo fiscale, Rli telematico, non è così selettivo da scartare la fornitura della proroga di un transitorio ordinario L1, nè sono previste sanzioni tributarie se si rinnova un contratto non rinnovabile per legge.</p><p></p><p>In conclusione, in considerazione di quanto sopra, il conduttore in questo momento sicuramente non è un occupante senza titolo, anche se con un contratto non ai sensi di legge.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Magnus Ansegar, post: 234913, member: 46607"] Come sopra si accennava, se, a seguito di una condizione contrattuale che si è avverata prevista dai decreti sostitutivi del 1999 e 2002 (venuta meno delle esigenze transitorie o mancata conferma delle stesse da parte del locatore), il contratto si è trasformato radicalmente da transitorio a ordinario quadriennale, con effetto retroattivo, non si può certamente parlare, ribadisco, di una modificazione meramente accessoria dell'obbligazione contrattuale da sottoporre ad atto integrativo, ma tale rilevante mutazione impone, a mio personale avviso, la registrazione di un nuovo rapporto, salvo che l'ufficio competente ritenga che si possa comunque procedere, mantenendo in vita il precedente negozio e sia in grado di gestirlo. Tuttavia, quanto scrivi sopra (#11) non pare concretizzare la fattispecie contemplata dal regolamento locativo sopra riportato, ma è ravvisabile una fattispecie estranea a tale ambito. Se ho ben compreso, alla scadenza convenuta a contratto, non è stata data comunicazione in Agenzia dell'avvenuto avverarsi della condizione posta a contratto, ma il contratto è stato semplicemente prorogato di ulteriori 12 mesi, esattamente come accade in riferimento alla rinnovazione delle locazioni per esigenze abitative stabili e primarie. Nella specie, se il contratto, nato transitorio per una durata contenuta nel tempo, cioè con una ben determinata finalità, perdura ormai da due anni, significa che le esigenze transitorie, lasciando perdere in capo a chi, che dovevano finire in un determinato e preciso momento, non sussistono più (e, a questo punto, bisognerebbe capire perchè), ma anche se sussistessero ancora , nondimeno in contrasto con il carattere temporaneo e occasionale di questa tipologia negoziale), protraendosi oltre il termine di scadenza, essendo stato previsto contrattualmente una durata di 12 mesi (il contratto cessa alla scadenza senza bisogno di disdetta), non è ulteriormente rinnovabile e, in ogni caso, la somma del periodo iniziale (12 mesi) e della proroga (12 mesi) eccederebbe comunque il limite massimo imposto dalla legge. In altri termini, è proprio nel caso in cui il contratto, originariamente siglato per soddisfare la transitorietà dell'interesse abitativo di una delle parti, venga tacitamente rinnovato, in forza degli articoli 1596, primo comma e 1597 c.c., nel senso che l'inquilino, dopo la scadenza, rimane o viene lasciato nella detenzione della cosa locata e il locatore accetta il pagamento dei canoni successivi il rinnovo) che le condizioni previste nella regolamentazione (mancata conferma da parte del locatore delle proprie esigenze temporanee oppure l'oggettivo venir meno della transitorietà) determinano la riconduzione del rapporto alla ben più ampia durata quadriennale propria di una locazione stabile, proprio al fine di evitare la prosecuzione di un rapporto nato "geneticamente" provvisorio e temporaneo. Quanto appena esposto, in un'ottica civilistica, perchè, sotto il profilo fiscale, Rli telematico, non è così selettivo da scartare la fornitura della proroga di un transitorio ordinario L1, nè sono previste sanzioni tributarie se si rinnova un contratto non rinnovabile per legge. In conclusione, in considerazione di quanto sopra, il conduttore in questo momento sicuramente non è un occupante senza titolo, anche se con un contratto non ai sensi di legge. [/QUOTE]
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