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Testo
<blockquote data-quote="Nemesis" data-source="post: 241424" data-attributes="member: 15253"><p>Il contratto preliminare di compravendita è un vincolo negoziale preparatorio che incide sulla volontà di contrarre. Le parti <u>si impegnano e vincolano</u> a stipulare un successivo contratto definitivo.</p><p>In relazione all’inadempimento dell’obbligo di contrarre, il legislatore ha previsto specifici rimedi. Il primo è quello ex art. 2932 c.c., rubricato "esecuzione specifica dell’obbligo di concludere un contratto", in base al quale: <em>se colui che è obbligato a concludere un contratto non adempie l’obbligazione, l’altra parte, qualora sia possibile e non sia escluso dal titolo, può ottenere una sentenza che produca gli stessi effetti del contratto non concluso.</em></p><p><em>Se si tratta di contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa determinata o la costituzione o il trasferimento di un altro diritto, la domanda non può essere accolta, se la parte che l'ha proposta non esegue la sua prestazione o non ne fa offerta nei modi di legge, a meno che la prestazione non sia ancora esigibile.</em></p><p>La trascrizione del preliminare stipulato nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, prescritta dall'art. 2645-bis c.c., prevale sulle trascrizioni e iscrizioni eseguite contro il promittente alienante dopo la trascrizione del contratto preliminare.</p><p>Pertanto il promissario acquirente con la trascrizione del preliminare, che in seguito si perfeziona attraverso il contratto definitivo o con l'esecuzione giudiziale ex art. 2932 c.c., è sicuramente preferito rispetto a colui che trascrive in un momento successivo un contratto definitivo avente come oggetto il bene in questione.</p><p>È il caso di ricordare (però mi accorgo che nel frattempo è già stato fatto) anche che dal momento della stipulazione del contratto preliminare di compravendita sorge il diritto al compenso del mediatore, poiché a quel momento l'affare deve ritenersi concluso (salvo che le parti abbiano inteso derogare alla disciplina legale, attribuendo il diritto a riceverlo solo al momento della sottoscrizione del contratto definitivo di compravendita).</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Nemesis, post: 241424, member: 15253"] Il contratto preliminare di compravendita è un vincolo negoziale preparatorio che incide sulla volontà di contrarre. Le parti [U]si impegnano e vincolano[/U] a stipulare un successivo contratto definitivo. In relazione all’inadempimento dell’obbligo di contrarre, il legislatore ha previsto specifici rimedi. Il primo è quello ex art. 2932 c.c., rubricato "esecuzione specifica dell’obbligo di concludere un contratto", in base al quale: [I]se colui che è obbligato a concludere un contratto non adempie l’obbligazione, l’altra parte, qualora sia possibile e non sia escluso dal titolo, può ottenere una sentenza che produca gli stessi effetti del contratto non concluso. Se si tratta di contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa determinata o la costituzione o il trasferimento di un altro diritto, la domanda non può essere accolta, se la parte che l'ha proposta non esegue la sua prestazione o non ne fa offerta nei modi di legge, a meno che la prestazione non sia ancora esigibile.[/I] La trascrizione del preliminare stipulato nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, prescritta dall'art. 2645-bis c.c., prevale sulle trascrizioni e iscrizioni eseguite contro il promittente alienante dopo la trascrizione del contratto preliminare. Pertanto il promissario acquirente con la trascrizione del preliminare, che in seguito si perfeziona attraverso il contratto definitivo o con l'esecuzione giudiziale ex art. 2932 c.c., è sicuramente preferito rispetto a colui che trascrive in un momento successivo un contratto definitivo avente come oggetto il bene in questione. È il caso di ricordare (però mi accorgo che nel frattempo è già stato fatto) anche che dal momento della stipulazione del contratto preliminare di compravendita sorge il diritto al compenso del mediatore, poiché a quel momento l'affare deve ritenersi concluso (salvo che le parti abbiano inteso derogare alla disciplina legale, attribuendo il diritto a riceverlo solo al momento della sottoscrizione del contratto definitivo di compravendita). [/QUOTE]
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