Forum
Nuovi Messaggi
Cerca...
Nuova Discussione
Annunci
Novità
Nuovi Messaggi
Nuovi Messaggi Profilo
Ultime Attività
Iscritti
Visitatori online
Nuovi Messaggi Profilo
Cerca tra i Messaggi Profilo
? Aiuto
Faccine
Codici BB
Traguardi
Utilizzo dei Cookie
Termini e Condizioni d'uso del sito
Accedi
Registrati
Novità
Cerca
Cerca
Cerca solo tra i titoli
Da:
Nuovi Messaggi
Cerca...
Menu
Accedi
Registrati
Installa l'app
Installa
Proprietari di Immobili
Compravendita Immobiliare
Provvigioni dovute anche se rinuncio all'acquisto
JavaScript è disabilitato. Per una migliore esperienza di navigazione attivalo nel tuo programma o nella tua app per navigare prima di procedere.
Stai usando un browser molto obsoleto. Puoi incorrere in problemi di visualizzazione di questo e altri siti oltre che in problemi di sicurezza. .
Dovresti aggiornarlo oppure usare
usarne uno alternativo, moderno e sicuro
.
Rispondi alla discussione
Registrati in 30 Secondi
Registrarsi è gratis ed elimina la pubblicità
Testo
<blockquote data-quote="User_29045" data-source="post: 81851"><p>Guarda, per venirti incontro copio & incollo una parte del PRELIMINARE DI COMPRAVENDITA che mi ha visto coinvolto nel 2009-2010 per l'acquisto di un box auto:</p><p></p><p><em>La consegna della porzione immobiliare promessa con il presente atto sarà contestuale alla stipula dell'atto definitivo di compravendita, entro Dicembre 2009.</em></p><p><em>A decorrere dalla data della consegna del Box Auto, diritti e oneri tutti di qualsivoglia natura saranno rispettivamente a vantaggio ed a carico della parte acquirente.</em></p><p><em>La parte venditrice comunicherà alla parte acquirente, ove non si sia già concordata una data, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, almeno venti giorni prima, il giorno e l'ora, che la venditrice stessa andrà a fissare per la stipula del rogito notarile definitivo di vendita e che dovrà avvenire, a cura di notaio scelto dalla stessa Venditrice e, <strong>in caso di mancata comparizione della parte acquirente alla data e ora fissata, avanti al Notaio, la parte Venditrice, ove non preferisca ottenere l'esecuzione del presente contratto ed il risarcimento dei danni, avrà facoltà di significare la risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi del precedente articolo 4 senza bisogno di costituzione di mora, incamerando le somme versate, a titolo di penale.</strong></em></p><p><em>La forza maggiore o qualsiasi causa che, indipendentemente dalla volontà e diligenza della parte venditrice, ritardassero l'esecuzione o la consegna o la stipula del Rogito Notarile o impedissero la temporanea occupazione dell'immobile, non darà diritto alla parte acquirente a qualsivoglia risarcimento dei danni o penalità o indennizzi, che si considerano fin d'ora per rinunziati.</em></p><p><em>Talché, le parti convengono che nel caso di impedimenti attuativi (tecnici o amministrativi) per la conclusione di qualsiasi parte del programma, saranno restituite interamente tutte le somme versate dall'acquirente, senza che quest'ultimo abbia null'altro a pretendere a qualsiasi titolo.</em></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="User_29045, post: 81851"] Guarda, per venirti incontro copio & incollo una parte del PRELIMINARE DI COMPRAVENDITA che mi ha visto coinvolto nel 2009-2010 per l'acquisto di un box auto: [I]La consegna della porzione immobiliare promessa con il presente atto sarà contestuale alla stipula dell'atto definitivo di compravendita, entro Dicembre 2009. A decorrere dalla data della consegna del Box Auto, diritti e oneri tutti di qualsivoglia natura saranno rispettivamente a vantaggio ed a carico della parte acquirente. La parte venditrice comunicherà alla parte acquirente, ove non si sia già concordata una data, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, almeno venti giorni prima, il giorno e l'ora, che la venditrice stessa andrà a fissare per la stipula del rogito notarile definitivo di vendita e che dovrà avvenire, a cura di notaio scelto dalla stessa Venditrice e, [B]in caso di mancata comparizione della parte acquirente alla data e ora fissata, avanti al Notaio, la parte Venditrice, ove non preferisca ottenere l'esecuzione del presente contratto ed il risarcimento dei danni, avrà facoltà di significare la risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi del precedente articolo 4 senza bisogno di costituzione di mora, incamerando le somme versate, a titolo di penale.[/B] La forza maggiore o qualsiasi causa che, indipendentemente dalla volontà e diligenza della parte venditrice, ritardassero l'esecuzione o la consegna o la stipula del Rogito Notarile o impedissero la temporanea occupazione dell'immobile, non darà diritto alla parte acquirente a qualsivoglia risarcimento dei danni o penalità o indennizzi, che si considerano fin d'ora per rinunziati. Talché, le parti convengono che nel caso di impedimenti attuativi (tecnici o amministrativi) per la conclusione di qualsiasi parte del programma, saranno restituite interamente tutte le somme versate dall'acquirente, senza che quest'ultimo abbia null'altro a pretendere a qualsiasi titolo.[/I] [/QUOTE]
Riporta citazioni…
Verifica Anti SPAM
Invia risposta
Proprietari di Immobili
Compravendita Immobiliare
Provvigioni dovute anche se rinuncio all'acquisto
Alto