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Certificazioni degli Immobili
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<blockquote data-quote="tovrm" data-source="post: 77909" data-attributes="member: 16904"><p>Ti riporto le informazioni che puoi trovare sul sito della Regione Toscana.</p><p></p><p>La certificazione energetica è disciplinata a livello nazionale dalle “linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici” e in Toscana, a partire dal 18 marzo 2010, dall’art. 23bis della legge regionale 39/2005 e dal relativo regolamento attuativo Decreto del Presidente della Giunta Regionale 25 febbraio 2010, n. 17/R (<a href="http://www.regione.toscana.it/regione/multimedia/RT/documents/2010/03/08/85638650d7141284fbf5cc85c0d4402f_regolamentocertificazionesuburt.pdf" target="_blank">http://www.regione.toscana.it/regione/multimedia/RT/documents/2010/03/08/85638650d7141284fbf5cc85c0d4402f_regolamentocertificazionesuburt.pdf</a>).</p><p></p><p>Il decreto legislativo 28/2011, articolo 13, ha imposto in tutta Italia dal 29/03/2011 che, sia nei casi di compravendita che di locazione, siano fornite all’acquirente o locatario, già in fase di trattativa, le informazioni sulla certificazione energetica dell’immobile.</p><p></p><p>A partire dal 18 marzo 2010 con l’entrata in vigore del regolamento regionale (DPGR 25 febbraio 2010, n. 17/R) in applicazione degli articoli 3 e 4 dello stesso regolamento, l’attestato di certificazione energetica è obbligatorio per:</p><p>a) gli edifici di nuova costruzione;</p><p>b) gli edifici oggetto di interventi di ricostruzione a seguito di demolizione;</p><p>c) gli edifici esistenti di superficie utile lorda superiore a mille metri quadrati, oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia che riguardano l’intera struttura;</p><p>d) <strong>gli immobili oggetto di atti di trasferimento a titolo oneroso (compravendita e similari)</strong>;</p><p>e) gli immobili oggetto di contratto di locazione.</p><p></p><p>Per le certificazioni in occasione di compravendita/locazione il venditore/locatore incarica un certificatore energetico. In attesa del varo da parte della Regione dell’ACE come documento digitale, il certificatore, dopo aver fatto i controlli necessari, redigerà l’attestato in cartaceo in più originali. Infatti uno lo consegna al committente e uno lo trasmette al Comune.</p><p></p><p><strong>Ai sensi del D.lgs. 28/2011 a partire dal 01/01/2012 anche gli annunci commerciali per vendere un immobile dovranno riportare l’indice di prestazione energetica dello stesso immobile.</strong></p><p></p><p>Già dal 29/03/2011 (ai sensi dello stesso D.lgs. 28/2011) comunque in tutti i contratti di compravendita il compratore dovrà dichiarare di aver ricevuto “le informazioni e la documentazione in ordine alla certificazione energetica degli edifici” .</p><p></p><p>Non sarà necessario allegare l’ACE all’atto di compravendita o locazione, ma, per confermare che l’attestato è stato acquisito, <strong>gli estremi identificativi dell’attestato di certificazione energetica dovranno essere richiamati nel relativo atto di trasferimento </strong>o contratto di locazione.</p><p></p><p>In caso di trasferimento a titolo oneroso di immobile o di locazione, se non è possibile richiamare gli estremi dell’attestato di certificazione energetica perché l’unità immobiliare non è dotata dell’ACE per l’art. 23bis della legge regionale 39/2005 si provvederebbe all’automatica classificazione dell’unità immobiliare nella classe G.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="tovrm, post: 77909, member: 16904"] Ti riporto le informazioni che puoi trovare sul sito della Regione Toscana. La certificazione energetica è disciplinata a livello nazionale dalle “linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici” e in Toscana, a partire dal 18 marzo 2010, dall’art. 23bis della legge regionale 39/2005 e dal relativo regolamento attuativo Decreto del Presidente della Giunta Regionale 25 febbraio 2010, n. 17/R ([url]http://www.regione.toscana.it/regione/multimedia/RT/documents/2010/03/08/85638650d7141284fbf5cc85c0d4402f_regolamentocertificazionesuburt.pdf[/url]). Il decreto legislativo 28/2011, articolo 13, ha imposto in tutta Italia dal 29/03/2011 che, sia nei casi di compravendita che di locazione, siano fornite all’acquirente o locatario, già in fase di trattativa, le informazioni sulla certificazione energetica dell’immobile. A partire dal 18 marzo 2010 con l’entrata in vigore del regolamento regionale (DPGR 25 febbraio 2010, n. 17/R) in applicazione degli articoli 3 e 4 dello stesso regolamento, l’attestato di certificazione energetica è obbligatorio per: a) gli edifici di nuova costruzione; b) gli edifici oggetto di interventi di ricostruzione a seguito di demolizione; c) gli edifici esistenti di superficie utile lorda superiore a mille metri quadrati, oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia che riguardano l’intera struttura; d) [B]gli immobili oggetto di atti di trasferimento a titolo oneroso (compravendita e similari)[/B]; e) gli immobili oggetto di contratto di locazione. Per le certificazioni in occasione di compravendita/locazione il venditore/locatore incarica un certificatore energetico. In attesa del varo da parte della Regione dell’ACE come documento digitale, il certificatore, dopo aver fatto i controlli necessari, redigerà l’attestato in cartaceo in più originali. Infatti uno lo consegna al committente e uno lo trasmette al Comune. [B]Ai sensi del D.lgs. 28/2011 a partire dal 01/01/2012 anche gli annunci commerciali per vendere un immobile dovranno riportare l’indice di prestazione energetica dello stesso immobile.[/B] Già dal 29/03/2011 (ai sensi dello stesso D.lgs. 28/2011) comunque in tutti i contratti di compravendita il compratore dovrà dichiarare di aver ricevuto “le informazioni e la documentazione in ordine alla certificazione energetica degli edifici” . Non sarà necessario allegare l’ACE all’atto di compravendita o locazione, ma, per confermare che l’attestato è stato acquisito, [B]gli estremi identificativi dell’attestato di certificazione energetica dovranno essere richiamati nel relativo atto di trasferimento [/B]o contratto di locazione. In caso di trasferimento a titolo oneroso di immobile o di locazione, se non è possibile richiamare gli estremi dell’attestato di certificazione energetica perché l’unità immobiliare non è dotata dell’ACE per l’art. 23bis della legge regionale 39/2005 si provvederebbe all’automatica classificazione dell’unità immobiliare nella classe G. [/QUOTE]
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