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Quale deprezzamento per casa senza agibilità ?
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Testo
<blockquote data-quote="JERRY48" data-source="post: 119400"><p>Una casa senza agibilità tecnicamente non e’ un immobile adatto ad essere utilizzato come abitazione.</p><p></p><p>E in assenza di questo documento non solo puo’ saltare la vendita del bene, ma si puo’ essere condannati a risarcire il promittente acquirente.</p><p></p><p>Grava, infatti, sempre sul venditore l’onere di attivarsi per ottenere tempestivamente e, comunque, in tempo per la stipula il certificato dall’ente locale.</p><p>Nel caso di vendita da parte del costruttore non deve essere allegato all’atto il certificato – poiche’ esiste il principio del silenzio assenso – ma la licenza edilizia, la copia dell’accatastamento e la copia della documentazione consegnata in Comune. Mentre tra privati, il certificato e’ necessario solo nel caso in cui siano state fatte delle modifiche rispetto allo stato originario dell’appartamento. Ma va ricordato che dallo scorso 1° luglio se l’appartamento e’ stato ristrutturato e non e’ in regola con le variazioni anche catastali l’atto non e’ piu’ fattibile, neppure con l’accordo tra le parti.</p><p></p><p>Il notaio, infatti, e’ tenuto d’ora in poi ad effettuare le verifiche direttamente sulla piantina catastale.</p><p></p><p>Di fatto, quindi, non si potranno piu’ commercializzare immobili non in regola dal punto urbanistico (agibilita’) e catastale.</p><p></p><p>Brutta rogna con le banche senza il certificato, ne conosco di casi insoluti…………………….</p><p></p><p>saluti</p><p>jerry48</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="JERRY48, post: 119400"] Una casa senza agibilità tecnicamente non e’ un immobile adatto ad essere utilizzato come abitazione. E in assenza di questo documento non solo puo’ saltare la vendita del bene, ma si puo’ essere condannati a risarcire il promittente acquirente. Grava, infatti, sempre sul venditore l’onere di attivarsi per ottenere tempestivamente e, comunque, in tempo per la stipula il certificato dall’ente locale. Nel caso di vendita da parte del costruttore non deve essere allegato all’atto il certificato – poiche’ esiste il principio del silenzio assenso – ma la licenza edilizia, la copia dell’accatastamento e la copia della documentazione consegnata in Comune. Mentre tra privati, il certificato e’ necessario solo nel caso in cui siano state fatte delle modifiche rispetto allo stato originario dell’appartamento. Ma va ricordato che dallo scorso 1° luglio se l’appartamento e’ stato ristrutturato e non e’ in regola con le variazioni anche catastali l’atto non e’ piu’ fattibile, neppure con l’accordo tra le parti. Il notaio, infatti, e’ tenuto d’ora in poi ad effettuare le verifiche direttamente sulla piantina catastale. Di fatto, quindi, non si potranno piu’ commercializzare immobili non in regola dal punto urbanistico (agibilita’) e catastale. Brutta rogna con le banche senza il certificato, ne conosco di casi insoluti……………………. saluti jerry48 [/QUOTE]
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