ianez

Membro Attivo
Buonasera,
Il nuovo proprietario dell'appartamento sottostante al mio ha cementato parte del giardino, che prima era uno splendido roseto e ha eretto il manufatto in oggetto, con truttura in ferro ben solida e ben ancorata alla pavimentazione . Il problema è che dista pochi metri dalla mia finestra della camera da letto e di recente ho ricevuto la visita dei ladri grazie a questi solidi sostegni .
Non occorre che intorno ad esso ci siano almeno 3 metri dalla facciata e dal resto e non superi una certa altezza? Vorrei fare un esposto in comune per le verifiche del caso, cosa mi suggerite?
 

raffaelemaria

Membro Assiduo
Professionista
Chiedi al vicino le autorizzazioni per la edificazione del gazebo. Verifica però la consistenza del manufatto con quanto consente la normativa del Comune perchè se sono tralicci semplici con copertura in tessuto asportabile diventa problematico sostenere se trattasi di costruzione, anche se le sentenze parlano chiaro: qualunque manufatto ancorato al suolo è da considerare costruzione, in tal caso deve stare a 10 metri dalle pareti finestrate ( art.9 del D.M.1444/68)
 

alberto bianchi

Membro Storico
Proprietario Casa
Il nuovo proprietario dell'appartamento sottostante al mio ha cementato parte del giardino, che prima era uno splendido roseto e ha eretto il manufatto in oggetto, con truttura in ferro ben solida e ben ancorata alla pavimentazione
Quindi abiti in un condominio ?
Io abito in un condominio formato da 4 appartamenti di cui uno con giardino, a parte quello condominiale, ad uso esclusivo di una sola famiglia, ma ciò, pur potendo impedire agli altri condomini di accedervi, non permette al proprietario di fare i comodi suoi, trasformando il giardino in un orto o costruendoci delle baracche o quant'altro. E' un giardino e tale deve restare con le dovute cure del caso e di decoro.
Prova a verificare nel rogito cosa c'è scritto a tal proposito.
 
O

Ollj

Ospite
Il problema è che dista pochi metri dalla mia finestra della camera da letto
Si tratta di stabilire la distanza esatta dalla veduta e cosa disponga in merito il Regolamento Edilizio locale; nel silenzio del Regolamento varrà la distanza minima dei 3 mt sancita dal Cc. all'art. 873 (rispetto al quale il Regolamento potrà prevedere una distanza maggiore)
Quanto alla necessità del titolo abilitativo vedasi la costante giurisprudenza di Cassazione in merito secondo cui:
- è costruzione qualsiasi manufatto, comunque realizzato, che determini l'occupazione del terreno e dello spazio aereo;
- è costruzione l'installazione di manufatti leggeri, di strutture di qualsiasi genere non atte a soddisfare esigenze meramente temporanee.
- la temporaneità si desume dagli elementi obiettivi (non dalle caratteristiche del manufatto o dall'intenzione soggettiva del costruttore)
Ed ancora Cassazione 11729/2012 secondo cui:
"In ipotesi di nuova costruzione, l'art. 907 comma 1, c.c. va interpretato nel senso che la distanza di tre metri dalla soglia dalla quale si esercita la veduta opera non solo nella proiezione orizzontale, ma anche in quella verticale; ne consegue che, impregiudicata l'applicazione del disposto di cui all'art. 873 c.c. per intervenuta preclusione, la nuova costruzione deve essere ridotta per la parte eccedente, sia nella proiezione orizzontale che in quella verticale, il limite di tre metri dalla soglia di esercizio della veduta"
Nonchè Cassazione 4608/2012, secondo cui: "la distanza minima di tre metri che, ai sensi dell'art. 907 c.c., deve separare il fondo del titolare d'una servitù di veduta dalla costruzione realizzata dal proprietario del fondo servente, deve sussistere non solo tra la veduta e la parte di costruzione che le sta di fronte, ma anche tra la prima e la parte di costruzione che si trova lateralmente o al di sotto di essa"

Ed altresì Cassazione 22092/2011, secondo cui: "il proprietario del singolo piano di un edificio condominiale ha diritto di esercitare dalle proprie aperture la veduta in appiombo fino alla base dell'edificio e di opporsi alla costruzione di altro condomino (nella specie, un pergolato realizzato a copertura del terrazzo del rispettivo appartamento), che, direttamente o indirettamente, pregiudichi l'esercizio di tale suo diritto, senza che possano rilevare le esigenze di contemperamento con i diritti di proprietà ed alla riservatezza del vicino, avendo operato già l'art. 907 c.c. il bilanciamento tra l'interesse alla medesima riservatezza ed il valore sociale espresso dal diritto di veduta, in quanto luce ed aria assicurano l'igiene degli edifici e soddisfano bisogni elementari di chi li abita"

Ergo il vicino di @ianez, essendo gravato da servitù di veduta, pur in possesso di idoneo titolo abilitativo, mai potrà realizzare costruzione alcuna a meno di tre metri dal lato inferiore della veduta e ciò sia nella proiezione orizzontale, che in quella verticale (o a meno della maggior distanza sancita per Regolamento locale)
In mancanza di tutto ciò, ianez ben potrà pretendere la rimozione della struttura e la riduzione in pristino dei locali.
 

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