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Quando la trascrizione del contratto preliminare di compravendita immobili non prevale
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Testo
<blockquote data-quote="Ennio Alessandro Rossi" data-source="post: 204084" data-attributes="member: 4594"><p>La trascrizione del contratto preliminare di compravendita di immobili non prevale sul diritto iscritto in precedenza -Cassazione 17270 del 30 luglio 2014</p><p></p><p>Occorre partire da una attenta lettura dell’ articolo articolo 2645-bis del Codice civile che titola “la trascrizione dei contratti preliminari”: che si riporta:</p><p></p><p>comma 1. I contratti preliminari aventi a oggetto la conclusione di taluno dei contratti di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) dell'articolo 2643, anche se sottoposti a condizione o relativi a edifici da costruire o in corso di costruzione, devono essere trascritti se risultano da atto pubblico o da scrittura privata con sottoscrizione autentica o accertata giudizialmente. Comma 2 . La trascrizione del contratto definitivo o di altro atto che costituisca comunque esecuzione dei contratti preliminari di cui al comma 1, ovvero della sentenza che accoglie la domanda diretta a ottenere l'esecuzione in forma specifica dei contratti preliminari predetti, prevale sulle trascrizioni e iscrizioni eseguite contro il promittente alienante <strong><u>dopo la trascrizione del contratto preliminare</u></strong>. Comma 3. Gli effetti della trascrizione del contratto preliminare cessano e si considerano come mai prodotti se entro un anno dalla data convenuta tra le parti per la conclusione del contratto definitivo, e in ogni caso entro tre anni dalla trascrizione predetta, non sia eseguita la trascrizione del contratto definitivo o di altro atto che costituisca comunque esecuzione del contratto preliminare o della domanda giudiziale di cui all'articolo 2652, primo comma, numero 2).</p><p></p><p>Un attenta lettura ed evidenza a quanto sopra sottolineato porta ad una ovvia conclusione : se è pacifico che il privilegio in parola prevalga sulle ipoteche iscritte <strong><u>posteriormente alla trascrizione del preliminare</u></strong>, cio’ non puo’ valere per le ipoteche anteriori . Ebbene, la Cassazione con la sentenza n. 17270/2014 citata non fa altro che confermare quanto già in passato era stato deciso dalla sentenza n. 21045/2009 delle Sezioni Unite <strong>pronuncia più volte ribadita da chi scrive anche su queste pagine (vedi 1) </strong>, e cioè che, un privilegio che nasce dall'esecuzione di una formalità pubblicitaria precedente prevale su quella successiva.</p><p>e.a.r. </p><p></p><p>(vedi 1)</p><p><a href="http://www.proprietaricasa.org/compravendita_immobiliare/il_creditore_ipotecario_prevale_su_tutti.php" target="_blank">http://www.proprietaricasa.org/compravendita_immobiliare/il_creditore_ipotecario_prevale_su_tutti.php</a></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Ennio Alessandro Rossi, post: 204084, member: 4594"] La trascrizione del contratto preliminare di compravendita di immobili non prevale sul diritto iscritto in precedenza -Cassazione 17270 del 30 luglio 2014 Occorre partire da una attenta lettura dell’ articolo articolo 2645-bis del Codice civile che titola “la trascrizione dei contratti preliminari”: che si riporta: comma 1. I contratti preliminari aventi a oggetto la conclusione di taluno dei contratti di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) dell'articolo 2643, anche se sottoposti a condizione o relativi a edifici da costruire o in corso di costruzione, devono essere trascritti se risultano da atto pubblico o da scrittura privata con sottoscrizione autentica o accertata giudizialmente. Comma 2 . La trascrizione del contratto definitivo o di altro atto che costituisca comunque esecuzione dei contratti preliminari di cui al comma 1, ovvero della sentenza che accoglie la domanda diretta a ottenere l'esecuzione in forma specifica dei contratti preliminari predetti, prevale sulle trascrizioni e iscrizioni eseguite contro il promittente alienante [B][U]dopo la trascrizione del contratto preliminare[/U][/B]. Comma 3. Gli effetti della trascrizione del contratto preliminare cessano e si considerano come mai prodotti se entro un anno dalla data convenuta tra le parti per la conclusione del contratto definitivo, e in ogni caso entro tre anni dalla trascrizione predetta, non sia eseguita la trascrizione del contratto definitivo o di altro atto che costituisca comunque esecuzione del contratto preliminare o della domanda giudiziale di cui all'articolo 2652, primo comma, numero 2). Un attenta lettura ed evidenza a quanto sopra sottolineato porta ad una ovvia conclusione : se è pacifico che il privilegio in parola prevalga sulle ipoteche iscritte [B][U]posteriormente alla trascrizione del preliminare[/U][/B], cio’ non puo’ valere per le ipoteche anteriori . Ebbene, la Cassazione con la sentenza n. 17270/2014 citata non fa altro che confermare quanto già in passato era stato deciso dalla sentenza n. 21045/2009 delle Sezioni Unite [B]pronuncia più volte ribadita da chi scrive anche su queste pagine (vedi 1) [/B], e cioè che, un privilegio che nasce dall'esecuzione di una formalità pubblicitaria precedente prevale su quella successiva. e.a.r. (vedi 1) [url]http://www.proprietaricasa.org/compravendita_immobiliare/il_creditore_ipotecario_prevale_su_tutti.php[/url] [/QUOTE]
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