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Quota 40% TFR alla ex moglie. Legge 1 dicembre 1970 n. 898
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Testo
<blockquote data-quote="Partenopeo" data-source="post: 227945" data-attributes="member: 23556"><p>"L’art. 12 bis della legge 1 dicembre 1970 n. 898, dispone che il coniuge nel cui confronti sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, se non passato a nuove nozze e titolare dell’assegno divorzile, ha diritto al 40% dell’indennità di fine rapporto, riferito al periodo in cui il rapporto di lavoro era svolto durante il matrimonio".</p><p>Nel mio caso: sono stato separato dal 1992 al 2014 e sempre nel 2014, divorziato. La mia ex moglie non lavora, non si è risposata, e "gode" di un assegno di mantenimento - a vita. Per il suo attuale stato di salute mentale percepisce un assegno di invalidità ed è amministrata da un legale. Nella sentenza di divorzio si dispone solo dell'assegno, rivalutabile, senza alcun altro riferimento. Abbiamo un immobile di proprietà al 50%.</p><p> Domanda: visto che sto cercando di favorirne la vendita, abbassando il prezzo rispetto alla perizia giurata, è legale, se inserisco nell'accordo con l'Amministratore di sostegno, la sua rinuncia al 40% del TFR che percepirò ( spero) quando andrò in pensione?</p><p>Altra domanda : il 40% del TFR è rapportato agli anni convissuti fino alla separazione o fino al divorzio ?</p><p>Vi ringrazio per la disponibilità. Saluti</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Partenopeo, post: 227945, member: 23556"] "L’art. 12 bis della legge 1 dicembre 1970 n. 898, dispone che il coniuge nel cui confronti sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, se non passato a nuove nozze e titolare dell’assegno divorzile, ha diritto al 40% dell’indennità di fine rapporto, riferito al periodo in cui il rapporto di lavoro era svolto durante il matrimonio". Nel mio caso: sono stato separato dal 1992 al 2014 e sempre nel 2014, divorziato. La mia ex moglie non lavora, non si è risposata, e "gode" di un assegno di mantenimento - a vita. Per il suo attuale stato di salute mentale percepisce un assegno di invalidità ed è amministrata da un legale. Nella sentenza di divorzio si dispone solo dell'assegno, rivalutabile, senza alcun altro riferimento. Abbiamo un immobile di proprietà al 50%. Domanda: visto che sto cercando di favorirne la vendita, abbassando il prezzo rispetto alla perizia giurata, è legale, se inserisco nell'accordo con l'Amministratore di sostegno, la sua rinuncia al 40% del TFR che percepirò ( spero) quando andrò in pensione? Altra domanda : il 40% del TFR è rapportato agli anni convissuti fino alla separazione o fino al divorzio ? Vi ringrazio per la disponibilità. Saluti [/QUOTE]
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