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<blockquote data-quote="Laura.L" data-source="post: 364734" data-attributes="member: 50269"><p>Buonasera a tutti, dopo lotte intestine si è finalmente giunti alla decisione di abbattere la barriera architettonica di 3 gradini (49 cm) che impedisce l'accesso al condominio da parte di una signora di 101 anni. Con la maggioranza legale si è deciso per la realizzazione di una rampa in metallo di circa 6 mt accostata al muro. La scelta della rampa al posto dell'elevatore è stata determinata dal fatto che non richiede manutenzione annuale, può essere facilmente utilizzata anche per carrelli spesa, passeggini, carrozzine ecc, non richiede opere murarie e, anche se all'aperto, non necessita di essere coperta e scoperta ad ogni utilizzo per via dei pini che si trovano nel giardino.</p><p>Detta rampa sarebbe collocata sul camminamento perimetrale dell'edificio, che è separato dall'accesso principale che tutti normalmente utilizzano (si congiungono solo all'ampia gradinata d'ingresso al portone). Qualsiasi altra collocazione risulta esteticamente o strutturalmente inadeguata (con necessità di ampliamento del selciato e palificazione a causa del terreno cedevole).</p><p>Detto tutto ciò, il condomino del piano rialzato (la rampa passerebbe sotto una delle 2 finestre del soggiorno chiuse da inferriate fisse) ha fatto ricorso contro la delibera dell'assemblea adducendo 1000 motivazioni tra cui la lesione del diritto di affaccio e la violazione della privacy. Sottolineo che la rampa sorgerebbe su spazio condominiale, che il corrimano resterebbe ampiamente sotto alla sua finestra e che anche ora se passa una persona alta 1,80 mt può facilmente guardarle in casa. La rampa sarebbe collocata in modo da non impedire minimamente la fruizione degli spazi da parte di altri condomini e proprio per la sua collocazione oltre ad avere impatto estetico quasi nullo, verrebbe utilizzata solo da chi ne ha realmente bisogno.</p><p>Quante possibilità può avere di vincere il ricorso?</p><p>Grazie</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Laura.L, post: 364734, member: 50269"] Buonasera a tutti, dopo lotte intestine si è finalmente giunti alla decisione di abbattere la barriera architettonica di 3 gradini (49 cm) che impedisce l'accesso al condominio da parte di una signora di 101 anni. Con la maggioranza legale si è deciso per la realizzazione di una rampa in metallo di circa 6 mt accostata al muro. La scelta della rampa al posto dell'elevatore è stata determinata dal fatto che non richiede manutenzione annuale, può essere facilmente utilizzata anche per carrelli spesa, passeggini, carrozzine ecc, non richiede opere murarie e, anche se all'aperto, non necessita di essere coperta e scoperta ad ogni utilizzo per via dei pini che si trovano nel giardino. Detta rampa sarebbe collocata sul camminamento perimetrale dell'edificio, che è separato dall'accesso principale che tutti normalmente utilizzano (si congiungono solo all'ampia gradinata d'ingresso al portone). Qualsiasi altra collocazione risulta esteticamente o strutturalmente inadeguata (con necessità di ampliamento del selciato e palificazione a causa del terreno cedevole). Detto tutto ciò, il condomino del piano rialzato (la rampa passerebbe sotto una delle 2 finestre del soggiorno chiuse da inferriate fisse) ha fatto ricorso contro la delibera dell'assemblea adducendo 1000 motivazioni tra cui la lesione del diritto di affaccio e la violazione della privacy. Sottolineo che la rampa sorgerebbe su spazio condominiale, che il corrimano resterebbe ampiamente sotto alla sua finestra e che anche ora se passa una persona alta 1,80 mt può facilmente guardarle in casa. La rampa sarebbe collocata in modo da non impedire minimamente la fruizione degli spazi da parte di altri condomini e proprio per la sua collocazione oltre ad avere impatto estetico quasi nullo, verrebbe utilizzata solo da chi ne ha realmente bisogno. Quante possibilità può avere di vincere il ricorso? Grazie [/QUOTE]
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