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Reato insultare un condòmino
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<blockquote data-quote="Gatta" data-source="post: 81355" data-attributes="member: 3721"><p>DA "IL SOLE 24 ORE".</p><p></p><p>"È reato insultare la vicina che chiede il silenzio notturno.</p><p> La Cassazione interviene per statuire ex cathedra che "mandare coloritamente a quel paese la madre del neonato colpevole solo di chiedere il silenzio notturno", supera anche i proverbiali eccessi di ordinaria conflittualità da scala. La Quinta sezione penale (sentenza 48072/11, depositata il 22 dicembre), nel dirimere una violenta controversia avvenuta due anni fa in uno stabile di Grosseto, è stata chiamata a ribadire i canoni minimi della civile convivenza forzata sotto lo stesso tetto. Tra i quali non rientra appunto il linguaggio da bisca clandestina per rispedire al mittente l'inquilina che, scampanellando al piano di sotto, invoca di mettere fine al rumore per consentire il riposo del neonato di otto mesi. A dispetto di tutto, invece, la colpevole del fatto (meglio, del reato di ingiuria) ha investito la Corte, sperando di sentirsi dire, tra l'altro, che «mandare a...» e invitare a «non rompere...» è ormai linguaggio ricorrente, sdoganato e quindi men che mai offensivo.</p><p>I giudici supremi, al contrario, pur prendendo drammaticamente atto «del degrado del linguaggio e della inciviltà che oramai non di rado contraddistingue il rapporto tra i cittadini» si sono ben guardati dallo scriminare il diluvio di offese scatenate da una semplice richiesta di sobrietà. Anzi, rimproverano gli ermellini «il ripetuto epiteto "va...", accompagnato dalle espressioni "non mi rompere i..." e "non mi rompere il..." non è soltanto indice di cattiva educazione e di uno sfogo dovuto a una pretesa invadenza dell'offeso, ma anche del disprezzo che si nutre nei confronti dell'interlocutore». Come dire, in altre parole, la giurisprudenza della buona creanza. Perché se è vero, accondiscendono i giudici, che talvolta la Cassazione ha scriminato un certo tipo di vernacolo (per esempio tra colleghi in determinati contesti) «è opportuno ricordare che la valutazione circa la portata offensiva delle frasi pronunciate spetta ai giudici di merito, che doverosamente debbono tenere conto del contesto nel quale si è verificato il fatto» e, nel caso di Grosseto, «la motivazione che sorregge tale valutazione è congrua ed immune da manifesta illogicità, quindi non censurabile» in ultima sede.</p><p>Condòmino avvisato, mezzo salvato. Ma attenzione all'ultima postilla: anche in casi di questo tipo, la parola della parte lesa vale di più di quella dell'imputato (che sosteneva di essere stata provocata). Ergo, talvolta è meglio mordersi la lingua, visto che oltre al danno morale si rischia di pagare l'intero cumulo delle spese processuali." (Galimberti).</p><p>Meditate amici di propit ed attenzione alle parole "forti".</p><p>Se la sentenza Vi interessa,posso fare una ricerca per procuramene copia integrale.</p><p>Un caro,cordiale saluto da Gatta che Vi ricorda sempre con affetto!!E che spero non abbiate dimenticato!</p><p>Gatta</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Gatta, post: 81355, member: 3721"] DA "IL SOLE 24 ORE". "È reato insultare la vicina che chiede il silenzio notturno. La Cassazione interviene per statuire ex cathedra che "mandare coloritamente a quel paese la madre del neonato colpevole solo di chiedere il silenzio notturno", supera anche i proverbiali eccessi di ordinaria conflittualità da scala. La Quinta sezione penale (sentenza 48072/11, depositata il 22 dicembre), nel dirimere una violenta controversia avvenuta due anni fa in uno stabile di Grosseto, è stata chiamata a ribadire i canoni minimi della civile convivenza forzata sotto lo stesso tetto. Tra i quali non rientra appunto il linguaggio da bisca clandestina per rispedire al mittente l'inquilina che, scampanellando al piano di sotto, invoca di mettere fine al rumore per consentire il riposo del neonato di otto mesi. A dispetto di tutto, invece, la colpevole del fatto (meglio, del reato di ingiuria) ha investito la Corte, sperando di sentirsi dire, tra l'altro, che «mandare a...» e invitare a «non rompere...» è ormai linguaggio ricorrente, sdoganato e quindi men che mai offensivo. I giudici supremi, al contrario, pur prendendo drammaticamente atto «del degrado del linguaggio e della inciviltà che oramai non di rado contraddistingue il rapporto tra i cittadini» si sono ben guardati dallo scriminare il diluvio di offese scatenate da una semplice richiesta di sobrietà. Anzi, rimproverano gli ermellini «il ripetuto epiteto "va...", accompagnato dalle espressioni "non mi rompere i..." e "non mi rompere il..." non è soltanto indice di cattiva educazione e di uno sfogo dovuto a una pretesa invadenza dell'offeso, ma anche del disprezzo che si nutre nei confronti dell'interlocutore». Come dire, in altre parole, la giurisprudenza della buona creanza. Perché se è vero, accondiscendono i giudici, che talvolta la Cassazione ha scriminato un certo tipo di vernacolo (per esempio tra colleghi in determinati contesti) «è opportuno ricordare che la valutazione circa la portata offensiva delle frasi pronunciate spetta ai giudici di merito, che doverosamente debbono tenere conto del contesto nel quale si è verificato il fatto» e, nel caso di Grosseto, «la motivazione che sorregge tale valutazione è congrua ed immune da manifesta illogicità, quindi non censurabile» in ultima sede. Condòmino avvisato, mezzo salvato. Ma attenzione all'ultima postilla: anche in casi di questo tipo, la parola della parte lesa vale di più di quella dell'imputato (che sosteneva di essere stata provocata). Ergo, talvolta è meglio mordersi la lingua, visto che oltre al danno morale si rischia di pagare l'intero cumulo delle spese processuali." (Galimberti). Meditate amici di propit ed attenzione alle parole "forti". Se la sentenza Vi interessa,posso fare una ricerca per procuramene copia integrale. Un caro,cordiale saluto da Gatta che Vi ricorda sempre con affetto!!E che spero non abbiate dimenticato! Gatta [/QUOTE]
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