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Testo
<blockquote data-quote="mapeit" data-source="post: 118500" data-attributes="member: 17237"><p>Per il pagamento della prima imposta di registro fa fede la data in cui si è formato l'atto, ovvero la data del contratto, e deve essere effettuato entro 30 giorni da tale data.</p><p>Per le annualità successive, invece, i termini di versamento sono di 30 giorni dalla scadenza dell'annualità precedente.</p><p>Per la risoluzione anticipata il termine di versamento dell'imposta (67 Euro) è di 30 giorni dalla data di cessazione del rapporto e il termine per la presentazione all'Agenzia delle Entrate della ricevuta del F23 con il quale si è effettuato il versamento e della dichiarazione di cessazione (mod. 69) è di 20 giorni dal versamento.</p><p>Per la risoluzione anticipata del contratto devi quindi effettuare un versamento di 67 Euro tramite modello F23 con causale "ZZ" e codice tributo 113T entro 30 giorni dalla cessazione, indicando nel modulo gli estremi del contratto. Dopodiché devi consegnare una copia del F23 all'Agenzia delle Entrate unitamente ad un modello 69 compilato entro 20 giorni dal versamento.</p><p>Se il termine di pagamento dell'imposta annuale di registro è già scaduto, per evitare il pagamento sia dell'imposta annuale che di quella di risoluzione, puoi pagare l'imposta per la risoluzione anche se questa è avvenuta più di 30 giorni prima aggiungendo gli interessi e la sanzione. Per effettuare il calcolo preciso bisognerebbe conoscere le date esatte di inizio delle annualità e quella in cuiu andrai a versare.</p><p></p><p>All'atto della consegna delle chiavi è bene redigere un verbale di consegna in cui si descrivono le condizioni dell'immobile, i danni arrecati, le mancanze ed eventuali somme non pagate. Se l'inquilino accetta di firmarlo buon per te.</p><p></p><p>Alla Polizia non devi comunicare nulla.</p><p></p><p>La storia risulta così chiusa aldilà dell'eventuale credito nei confronti dell'inquilino, per riscuotere il quale valuterai se val la pena interessare uno studio legale.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="mapeit, post: 118500, member: 17237"] Per il pagamento della prima imposta di registro fa fede la data in cui si è formato l'atto, ovvero la data del contratto, e deve essere effettuato entro 30 giorni da tale data. Per le annualità successive, invece, i termini di versamento sono di 30 giorni dalla scadenza dell'annualità precedente. Per la risoluzione anticipata il termine di versamento dell'imposta (67 Euro) è di 30 giorni dalla data di cessazione del rapporto e il termine per la presentazione all'Agenzia delle Entrate della ricevuta del F23 con il quale si è effettuato il versamento e della dichiarazione di cessazione (mod. 69) è di 20 giorni dal versamento. Per la risoluzione anticipata del contratto devi quindi effettuare un versamento di 67 Euro tramite modello F23 con causale "ZZ" e codice tributo 113T entro 30 giorni dalla cessazione, indicando nel modulo gli estremi del contratto. Dopodiché devi consegnare una copia del F23 all'Agenzia delle Entrate unitamente ad un modello 69 compilato entro 20 giorni dal versamento. Se il termine di pagamento dell'imposta annuale di registro è già scaduto, per evitare il pagamento sia dell'imposta annuale che di quella di risoluzione, puoi pagare l'imposta per la risoluzione anche se questa è avvenuta più di 30 giorni prima aggiungendo gli interessi e la sanzione. Per effettuare il calcolo preciso bisognerebbe conoscere le date esatte di inizio delle annualità e quella in cuiu andrai a versare. All'atto della consegna delle chiavi è bene redigere un verbale di consegna in cui si descrivono le condizioni dell'immobile, i danni arrecati, le mancanze ed eventuali somme non pagate. Se l'inquilino accetta di firmarlo buon per te. Alla Polizia non devi comunicare nulla. La storia risulta così chiusa aldilà dell'eventuale credito nei confronti dell'inquilino, per riscuotere il quale valuterai se val la pena interessare uno studio legale. [/QUOTE]
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