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Locazione, Affitto e Sfratto
Recesso conduttore contratto locazione ad uso abitativo
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<blockquote data-quote="valeria82" data-source="post: 58142" data-attributes="member: 26331"><p>Io ho trovato questo:</p><p></p><p>Per rispettare i sei mesi antecedenti la scadenza contrattuale e per ritenere valida la disdetta inviata dal proprietario, deve essere presa in considerazione la data di invio della raccomandata? </p><p>No: la Corte di Cassazione, con sentenza numero 5164 del 1991 ha stabilito che la lettera raccomandata di disdetta del contratto di affitto, quale atto unilaterale, si reputa conosciuta nel momento in cui perviene al destinatario</p><p></p><p>Dal Sole24ore Questioni giuridiche L’esperto risponde</p><p>La disdetta costituisce un atto negoziale, unilaterale e "recettizio", concretizzantesi in una manifestazione di volontà diretta ad impedire la prosecuzione o la rinnovazione tacita del rapporto locativo (in giurisprudenza, si veda Cassazione n. 3763/79); pertanto, in applicazione della regola generale dettata dall'articolo 1335 del Codice civile, occorre far riferimento alla data di ricezione della lettera raccomandata a/r da parte del conduttore.</p><p></p><p>Concluderei che nel caso da te prospettato l'avviso rilasciato dal postino soddisfi la condizione di conoscibilità ex 1335 da parte del conduttore destinatario della disdetta</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="valeria82, post: 58142, member: 26331"] Io ho trovato questo: Per rispettare i sei mesi antecedenti la scadenza contrattuale e per ritenere valida la disdetta inviata dal proprietario, deve essere presa in considerazione la data di invio della raccomandata? No: la Corte di Cassazione, con sentenza numero 5164 del 1991 ha stabilito che la lettera raccomandata di disdetta del contratto di affitto, quale atto unilaterale, si reputa conosciuta nel momento in cui perviene al destinatario Dal Sole24ore Questioni giuridiche L’esperto risponde La disdetta costituisce un atto negoziale, unilaterale e "recettizio", concretizzantesi in una manifestazione di volontà diretta ad impedire la prosecuzione o la rinnovazione tacita del rapporto locativo (in giurisprudenza, si veda Cassazione n. 3763/79); pertanto, in applicazione della regola generale dettata dall'articolo 1335 del Codice civile, occorre far riferimento alla data di ricezione della lettera raccomandata a/r da parte del conduttore. Concluderei che nel caso da te prospettato l'avviso rilasciato dal postino soddisfi la condizione di conoscibilità ex 1335 da parte del conduttore destinatario della disdetta [/QUOTE]
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