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<blockquote data-quote="valeria82" data-source="post: 58336" data-attributes="member: 26331"><p>In realtà l'Avv.to mi ha consigliato di distinguere le fattispecie precisando che </p><p>dalla natura di atto recettizio della disdetta discende (secondo quanto anticipato) che,</p><p>ai fini della tempestività dell’atto, deve aversi riguardo non già al momento di</p><p>spedizione della comunicazione, bensì a quello della effettiva ricezione da parte del</p><p>destinatario a differenza di quanto è disposto dall’art. 2, commi 1 e 5, della legge in</p><p>relazione alla comunicazione di rinnovo o di disdetta alla seconda scadenza, secondo</p><p>cui sembrerebbe sufficiente il mero invio dell’atto al fine di ottenere l’effetto volutto..</p><p>Il caso di cui mi sto occupando sembra rientrareproprio nell'art. 2 l. 431/98</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="valeria82, post: 58336, member: 26331"] In realtà l'Avv.to mi ha consigliato di distinguere le fattispecie precisando che dalla natura di atto recettizio della disdetta discende (secondo quanto anticipato) che, ai fini della tempestività dell’atto, deve aversi riguardo non già al momento di spedizione della comunicazione, bensì a quello della effettiva ricezione da parte del destinatario a differenza di quanto è disposto dall’art. 2, commi 1 e 5, della legge in relazione alla comunicazione di rinnovo o di disdetta alla seconda scadenza, secondo cui sembrerebbe sufficiente il mero invio dell’atto al fine di ottenere l’effetto volutto.. Il caso di cui mi sto occupando sembra rientrareproprio nell'art. 2 l. 431/98 [/QUOTE]
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