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Testo
<blockquote data-quote="Nemesis" data-source="post: 282289" data-attributes="member: 15253"><p>Ex art. 1406 c.c., nei contratti con prestazioni corrispettive, ciascuna parte può sostituire a sé un terzo, purché l’altra parte vi acconsenta.</p><p>La cessione del contratto attua una successione a titolo particolare nel rapporto giuridico contrattuale, operando, con un unico atto, la sostituzione nella posizione giuridica attiva e passiva, di uno degli originari contraenti, detto cedente, con un nuovo soggetto, detto cessionario.</p><p>La cessione del contratto ha natura di negozio trilaterale e quindi, di regola, si perfeziona con il consenso del cedente, del cessionario e <u>del contraente ceduto</u>.</p><p>Ciò verificato, avviene la liberazione del cedente verso il contraente ceduto. Quindi il cedente non è più responsabile dei pagamenti verso il locatore.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Nemesis, post: 282289, member: 15253"] Ex art. 1406 c.c., nei contratti con prestazioni corrispettive, ciascuna parte può sostituire a sé un terzo, purché l’altra parte vi acconsenta. La cessione del contratto attua una successione a titolo particolare nel rapporto giuridico contrattuale, operando, con un unico atto, la sostituzione nella posizione giuridica attiva e passiva, di uno degli originari contraenti, detto cedente, con un nuovo soggetto, detto cessionario. La cessione del contratto ha natura di negozio trilaterale e quindi, di regola, si perfeziona con il consenso del cedente, del cessionario e [U]del contraente ceduto[/U]. Ciò verificato, avviene la liberazione del cedente verso il contraente ceduto. Quindi il cedente non è più responsabile dei pagamenti verso il locatore. [/QUOTE]
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