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<blockquote data-quote="Pignata" data-source="post: 54600" data-attributes="member: 24754"><p>Prima di tutto occorre sentire un buon avvocato amministrativista in quanto la regione Liguria, a seguito della sentenza citata, ha poi emesso alcune circolari esplicative in merito alla Legge 24/2001. Per esempio, è ormai assodato che se tra due edifici esiste una strada pubblica, la distanza di 10 metri è derogabile.....ma nel tuo quesito questo non viene chiarito. Esiste poi un'altra sentenza del TAR di Genova il quale ha stabilito che se la sopraelevazione è minima (ma non si è mai capito quanto sia questo minimo), tali lavori non sono reputabili costruzioni e quindi non fanno distanza con i fabbricati limitrofi.</p><p>Normalmente in prov. di Imperia, dove io lavoro ed esercito la professione di geometra, i Comuni, proprio in virtù di quella sentenza iniziale del Tar, non rilasciano più permessi di costruire per l'esecuzione di sottotetti se non è verificata la distanza dei fabbricati. A mio parere c'è stata troppa leggerezza sia da parte di chi ha redatto il progetto, sia da parte della DL, in quanto prima di demolire, non essendo stato presentato in comune un esposto ufficiale ma i terzi si sono limitati a verificare il progetto ed a contattare la DL , sarebbe bastato fermare i lavori ed effettuare tutte le verifiche del caso. Anche l'ufficio comunale ha le sue responsabilità in quanto, essendo la distanza tra fabbricati posta per legge nazionale e non derogabile, non vale la dicitura "salvo i diritti di terzi" che, per esempio, può valere per le semplici distanza tra confini. Quindi contatta subito un avvocato.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Pignata, post: 54600, member: 24754"] Prima di tutto occorre sentire un buon avvocato amministrativista in quanto la regione Liguria, a seguito della sentenza citata, ha poi emesso alcune circolari esplicative in merito alla Legge 24/2001. Per esempio, è ormai assodato che se tra due edifici esiste una strada pubblica, la distanza di 10 metri è derogabile.....ma nel tuo quesito questo non viene chiarito. Esiste poi un'altra sentenza del TAR di Genova il quale ha stabilito che se la sopraelevazione è minima (ma non si è mai capito quanto sia questo minimo), tali lavori non sono reputabili costruzioni e quindi non fanno distanza con i fabbricati limitrofi. Normalmente in prov. di Imperia, dove io lavoro ed esercito la professione di geometra, i Comuni, proprio in virtù di quella sentenza iniziale del Tar, non rilasciano più permessi di costruire per l'esecuzione di sottotetti se non è verificata la distanza dei fabbricati. A mio parere c'è stata troppa leggerezza sia da parte di chi ha redatto il progetto, sia da parte della DL, in quanto prima di demolire, non essendo stato presentato in comune un esposto ufficiale ma i terzi si sono limitati a verificare il progetto ed a contattare la DL , sarebbe bastato fermare i lavori ed effettuare tutte le verifiche del caso. Anche l'ufficio comunale ha le sue responsabilità in quanto, essendo la distanza tra fabbricati posta per legge nazionale e non derogabile, non vale la dicitura "salvo i diritti di terzi" che, per esempio, può valere per le semplici distanza tra confini. Quindi contatta subito un avvocato. [/QUOTE]
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