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<blockquote data-quote="studiogiardina" data-source="post: 422295" data-attributes="member: 42640"><p>Allo scopo che sia evidente la natura indiretta della donazione il notaio non potrà che suggerire alla zia di eseguire direttamente il pagamento nei confronti del venditore, perché altrimenti un giorno potrebbe essere difficile individuare il nesso causale del bonifico al nipote finalizzato all’acquisto di immobile.</p><p>Ovvero, volendo compiere necessariamente questo doppio passaggio, è da ritenersi prudente costituire in atto anche il donante inserendo nel rogito la dichiarazione congiunta di donante e donatario che quella somma bonificata era proprio quella somma da utilizzarsi per l’acquisto dell’immobile (purchè ovviamente esatta e coincidente) in modo che sia chiaro che si tratta di donazione indiretta.</p><p></p><p>Dalla sentenza della Corte di Cassazione del 2017 è bene non sottovalutare la modalità e l'opportunità di omettere l'atto pubblico</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="studiogiardina, post: 422295, member: 42640"] Allo scopo che sia evidente la natura indiretta della donazione il notaio non potrà che suggerire alla zia di eseguire direttamente il pagamento nei confronti del venditore, perché altrimenti un giorno potrebbe essere difficile individuare il nesso causale del bonifico al nipote finalizzato all’acquisto di immobile. Ovvero, volendo compiere necessariamente questo doppio passaggio, è da ritenersi prudente costituire in atto anche il donante inserendo nel rogito la dichiarazione congiunta di donante e donatario che quella somma bonificata era proprio quella somma da utilizzarsi per l’acquisto dell’immobile (purchè ovviamente esatta e coincidente) in modo che sia chiaro che si tratta di donazione indiretta. Dalla sentenza della Corte di Cassazione del 2017 è bene non sottovalutare la modalità e l'opportunità di omettere l'atto pubblico [/QUOTE]
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