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Regalo in denaro da zia per acquisto immobile
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Testo
<blockquote data-quote="JERRY48" data-source="post: 199636"><p>In altri termini, per tutti gli acquisti immobiliari finanziati da terzi è possibile dichiarare in atto che il pagamento è avvenuto a cura del soggetto donante, così da consentire alle famiglie di rendere trasparenti i loro rapporti economici (ad esempio, la dazione di denaro dal padre/zio al figlio/nipote ovvero il pagamento del relativo prezzo da parte del padre/zio per l'acquisto di una casa). </p><p>E’ possibile, in sostanza, dichiarare, nell'ambito di una compravendita immobiliare, che la provvista per il pagamento del prezzo deriva non dalle tasche dell'acquirente bensì da terzi (ad esempio: i familiari), e ciò senza temere ulteriore tassazione rispetto a quella che afferisce al trasferimento a titolo oneroso (e quindi senza la tassazione della donazione indiretta derivante dal pagamento del debito altrui), in quanto, appunto, la donazione indiretta che risulti nell'ambito di un trasferimento immobiliare o aziendale (e cioè un atto per il quale si scontino imposta di registro proporzionale o imposta sul valore aggiunto) non subisce imposizione per il nuovo principio di alternatività tra la tassazione di registro o di IVA e la tassazione della donazione indiretta </p><p></p><p>Pertanto, il problema di giustificare la dotazione finanziaria di un determinato soggetto nell'acquisto di un immobile è risolvibile, con facilità disarmante, mediante una "semplice" dichiarazione dell'acquirente stesso (suffragata con dati probatori) di aver ricevuto la provvista del denaro per "donazione" da parte di altri (ad esempio: un genitore/zio) oppure mediante l'intervento all'atto di acquisto del "donante" stesso per dichiarare appunto di essere lì presente (o tramite bonifico diretto nel tuo caso) al fine di fornire la provvista: all'Erario basterà il prelievo (imposta di registro o IVA) effettuato sul trasferimento immobiliare.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="JERRY48, post: 199636"] In altri termini, per tutti gli acquisti immobiliari finanziati da terzi è possibile dichiarare in atto che il pagamento è avvenuto a cura del soggetto donante, così da consentire alle famiglie di rendere trasparenti i loro rapporti economici (ad esempio, la dazione di denaro dal padre/zio al figlio/nipote ovvero il pagamento del relativo prezzo da parte del padre/zio per l'acquisto di una casa). E’ possibile, in sostanza, dichiarare, nell'ambito di una compravendita immobiliare, che la provvista per il pagamento del prezzo deriva non dalle tasche dell'acquirente bensì da terzi (ad esempio: i familiari), e ciò senza temere ulteriore tassazione rispetto a quella che afferisce al trasferimento a titolo oneroso (e quindi senza la tassazione della donazione indiretta derivante dal pagamento del debito altrui), in quanto, appunto, la donazione indiretta che risulti nell'ambito di un trasferimento immobiliare o aziendale (e cioè un atto per il quale si scontino imposta di registro proporzionale o imposta sul valore aggiunto) non subisce imposizione per il nuovo principio di alternatività tra la tassazione di registro o di IVA e la tassazione della donazione indiretta Pertanto, il problema di giustificare la dotazione finanziaria di un determinato soggetto nell'acquisto di un immobile è risolvibile, con facilità disarmante, mediante una "semplice" dichiarazione dell'acquirente stesso (suffragata con dati probatori) di aver ricevuto la provvista del denaro per "donazione" da parte di altri (ad esempio: un genitore/zio) oppure mediante l'intervento all'atto di acquisto del "donante" stesso per dichiarare appunto di essere lì presente (o tramite bonifico diretto nel tuo caso) al fine di fornire la provvista: all'Erario basterà il prelievo (imposta di registro o IVA) effettuato sul trasferimento immobiliare. [/QUOTE]
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