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<blockquote data-quote="basty" data-source="post: 259389" data-attributes="member: 35382"><p>Non ho letto con molta attenzione i vari interventi: ma secondo me la situazione è questa.</p><p></p><p>Locazioni abitative: si dichiara il reddito, anche non percepito, se la convalida non è pervenuta prima della dichiarazione IRPEF. Si matura però un credito d'imposta che verrà indicato nella successiva dichiarazione. Non è banale il calcolo perchè bisogna simulare l'importo di tasse versato in più.</p><p></p><p>Locazioni commerciali: non si può far valere il credito per canoni non percepiti; la ragione, secondo Agenzia delle Entrate, è che per le locazioni non abitative il locatore ha la possibilità di risolvere automaticamente il contratto mettendo in mora il conduttore.</p><p></p><p>Se a fronte di decreto ingiuntivo si ottiene un pignoramento ad es. con trattenuta sullo stipendio del debitore, ci sono due scuole di pensiero: sostanzialmene viene consigliato di scalare prima la parte di spese legali sostenute e adesso rimborsate; solo quando si percepiranno delle rate a copertura dei canoni arretrati, queste voci saranno dichiarate come altri redditi. Però se su queste trattenute operate dal datore di lavoro sono fatte delle ritenute d'acconto, alla Agenzia delle Entrate con CU risulterà un esborso verso il locatore. In questo caso si dovrebbero dichiarare l'introito da subito, ma non so come separare i rimborsi spese dai canoni.</p><p>Forse meglio non esporre crediti, e poi non dichiarare le quote incassate a seguito pignoramento?</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="basty, post: 259389, member: 35382"] Non ho letto con molta attenzione i vari interventi: ma secondo me la situazione è questa. Locazioni abitative: si dichiara il reddito, anche non percepito, se la convalida non è pervenuta prima della dichiarazione IRPEF. Si matura però un credito d'imposta che verrà indicato nella successiva dichiarazione. Non è banale il calcolo perchè bisogna simulare l'importo di tasse versato in più. Locazioni commerciali: non si può far valere il credito per canoni non percepiti; la ragione, secondo Agenzia delle Entrate, è che per le locazioni non abitative il locatore ha la possibilità di risolvere automaticamente il contratto mettendo in mora il conduttore. Se a fronte di decreto ingiuntivo si ottiene un pignoramento ad es. con trattenuta sullo stipendio del debitore, ci sono due scuole di pensiero: sostanzialmene viene consigliato di scalare prima la parte di spese legali sostenute e adesso rimborsate; solo quando si percepiranno delle rate a copertura dei canoni arretrati, queste voci saranno dichiarate come altri redditi. Però se su queste trattenute operate dal datore di lavoro sono fatte delle ritenute d'acconto, alla Agenzia delle Entrate con CU risulterà un esborso verso il locatore. In questo caso si dovrebbero dichiarare l'introito da subito, ma non so come separare i rimborsi spese dai canoni. Forse meglio non esporre crediti, e poi non dichiarare le quote incassate a seguito pignoramento? [/QUOTE]
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