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<blockquote data-quote="Ennio Alessandro Rossi" data-source="post: 14583" data-attributes="member: 4594"><p>La legge infatti non assegna al Mediatore l'onere di fare ogni cosa ma di portare a conoscenza le circostanze a lui note (vedi art. 1756). La Giurisprudenza maggioritaria ha ampliato questo concetto intendendo che per "circostanze note" non quelle note asetticamente ma quelle "riconoscibili con l' ordinaria diligenza " omettendo di fare una lista precisa ed subordinandone l'analisi nel merito del caso specifico, spesso demandato al Giudice in sede contenziosa. </p><p>Pertanto quello che fà la differenza non è la legge ma la reputazione della persona che ci mette del suo. </p><p>Per esempio se ti capita a che fare con un agente come Jrogin vai tranquillo (preciso: non conosco Jrogin di persona, nè ho interesse a sponsorizzarlo, ma ho solo apprezzato la sua serietà e preparazione in questo forum, davvero rara); se invece sbatti contro uno poco serio ti puo' capitare di tutto (....ma questo vale anche per la mia categoria zeppa di soggetti che seguono piu' i propri interessi che quelli del cliente, ed inoltre fan danni alla collettività- leggi sponsor di evasori fiscali- ) </p><p></p><p>Art. 1754. Mediatore.<strong> È mediatore colui che mette in relazione due o più parti </strong><strong>per la </strong><strong>conclusione di un affare</strong>, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza.</p><p>art. 1756 Il mediatore <strong>deve comunicare alle parti le circostanze a lui note raltive alla valutazione e alla sicurezza dell'affare chepossono influire sulla conclusione di esso</strong></p><p></p><p>_______________</p><p>Per chi ha voglia di leggere al riguardo questa sentenza anche se un po' "tosta" ( ma che andrebbe scolpita sulla pietra) spiega le peculiarità tipiche del mediatore ed i suoi ruoli : Cfr. Corte di Cassazione, sez. III, sentenza 14 luglio 2009, n. 16382</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Ennio Alessandro Rossi, post: 14583, member: 4594"] La legge infatti non assegna al Mediatore l'onere di fare ogni cosa ma di portare a conoscenza le circostanze a lui note (vedi art. 1756). La Giurisprudenza maggioritaria ha ampliato questo concetto intendendo che per "circostanze note" non quelle note asetticamente ma quelle "riconoscibili con l' ordinaria diligenza " omettendo di fare una lista precisa ed subordinandone l'analisi nel merito del caso specifico, spesso demandato al Giudice in sede contenziosa. Pertanto quello che fà la differenza non è la legge ma la reputazione della persona che ci mette del suo. Per esempio se ti capita a che fare con un agente come Jrogin vai tranquillo (preciso: non conosco Jrogin di persona, nè ho interesse a sponsorizzarlo, ma ho solo apprezzato la sua serietà e preparazione in questo forum, davvero rara); se invece sbatti contro uno poco serio ti puo' capitare di tutto (....ma questo vale anche per la mia categoria zeppa di soggetti che seguono piu' i propri interessi che quelli del cliente, ed inoltre fan danni alla collettività- leggi sponsor di evasori fiscali- ) Art. 1754. Mediatore.[B] È mediatore colui che mette in relazione due o più parti [/B][B]per la [/B][B]conclusione di un affare[/B], senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza. art. 1756 Il mediatore [B]deve comunicare alle parti le circostanze a lui note raltive alla valutazione e alla sicurezza dell'affare chepossono influire sulla conclusione di esso[/B] _______________ Per chi ha voglia di leggere al riguardo questa sentenza anche se un po' "tosta" ( ma che andrebbe scolpita sulla pietra) spiega le peculiarità tipiche del mediatore ed i suoi ruoli : Cfr. Corte di Cassazione, sez. III, sentenza 14 luglio 2009, n. 16382 [/QUOTE]
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