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Testo
<blockquote data-quote="User_29045" data-source="post: 75633"><p>Buongiorno Genziana, le clausole che hai citato, ovvero sia le seguenti:</p><p></p><p><em>"è riservato alla parte costruttrice il diritto di modificare a suo piacimento le parti comuni dell’edificio e del complesso fino all’intervenuta vendita di tutte le proprietà immobiliari costruite….sia in dipendenza della concessione edilizia citata in premessa sia in dipendenza di ulteriori provvedimenti autorizzativi che la stessa impresa costruttrice avesse ad ottenere su porzioni di proprietà esclusiva. L’impresa avrà il solo onere di informare preventivamente l’amministratore dell’intenzione di dare corso ai lavori, in forza del provvedimento autorizzativo depositato presso gli uffici competenti. A titolo esemplificativo, l’impresa potrà modificare gli accessi, le rampe di scale, modificare la copertura, gli isolamenti, gli impianti elettrici e meccanici, anche condominiali"</em></p><p></p><p>... sono clausole che normalmente (almeno a Roma) tutte le imprese costruttrici mettono, per non avere problemi nel caso in cui adeguamenti normativi imponessero modifiche strutturali, nel rispetto ovviamente delle metrature delle proprietà immobiliari compravendute o promesse come oggetto di compravendita.</p><p></p><p>Inoltre, la clausola:</p><p></p><p><em>"se per motivi dipendenti dalla proprietà, l’impresa non volesse più vendere l’immobile, essa restituirebbe il doppio della caparra confirmatoria alla parte acquirente"</em></p><p></p><p>... a te ha generato sospetti, pensa invece che a me riempirebbe di gioia una clausola del genere, perché vuol dire che l'impresa è MATEMATICAMENTE QUASI CERTA di NON RIUSCIRE a trovare un acquirente migliore di te: altrimenti, perché si impegnerebbe a darti IL DOPPIO DELLA CAPARRA?</p><p></p><p>Lo sai che ci sono anche imprese che nel compromesso ti mettono per iscritto che ti restituiscono SEMPLICEMENTE LA CAPARRA, SENZA ALCUN RADDOPPIO, E TI FANNO DICHIARARE CHE TU NON AVRAI NULL'ALTRO A PRETENDERE in caso di restituzione della caparra?</p><p></p><p>Forse dovrei farti leggere il compromesso che firmai io nel 2009 per la compravendita del diritto di superficie di un BOX (e non un appartamento): sono quasi sicuro che riuscirei a spaventarti <img src="/styles/default/xenforo/smilies.emoji/people/wink.emoji.svg" class="smilie" loading="lazy" alt=";)" title="Occhiolino ;)" data-shortname=";)" /></p><p></p><p>Questo non significa che ti spingo a firmare al volo la proposta di acquisto: E' TUO DIRITTO avere una COPIA DEL REGOLAMENTO DI CONDOMINIO, e con educazione è tuo diritto FARLO NOTARE. Quando l'avrai letta, vedrai che ci sono CLAUSOLE BEN PEGGIORI della tua <img src="/styles/default/xenforo/smilies.emoji/people/wink.emoji.svg" class="smilie" loading="lazy" alt=";)" title="Occhiolino ;)" data-shortname=";)" /></p><p></p><p>Ma poi.... il DOPPIO della caparra, ma ti rendi conto? Magari tutte le imprese fossero così serie!</p><p></p><p>Dopo che la tua PROPOSTA DI ACQUISTO sarà stata ACCETTATA dalla società costruttrice, ti ricordo che è OBBLIGATORIO chiedere la REGISTRAZIONE DEL COMPROMESSO (alias PRELIMINARE DI COMPRAVENDITA), altrimenti se la registrazione viene fatta in ritardo si paga una sanzione.</p><p></p><p>Se posso ti copio & incollo il preliminare di compravendita del mio box, così ti spaventi <img src="/styles/default/xenforo/smilies.emoji/people/wink.emoji.svg" class="smilie" loading="lazy" alt=";)" title="Occhiolino ;)" data-shortname=";)" /></p><p></p><p>Ciao <img src="/styles/default/xenforo/smilies.emoji/people/wink.emoji.svg" class="smilie" loading="lazy" alt=";)" title="Occhiolino ;)" data-shortname=";)" /></p><p></p><p><em>Aggiunto dopo 12 minuti .</em>...</p><p></p><p>Ecco qua, riporto alcuni paragrafi:</p><p></p><p><strong>"In tutti i casi di risoluzione di diritto,ovvero nei casi ,previsti nel presente contratto nonché per ogni altro caso di risoluzione dipendente da fatto o colpa dell 'ACQUIRENTE", la "VENDITRICE" sarà legittimata a trattenere definitivamente le somme versate dall'acquirente stesso a titolo di penale, salvo richiesta di maggiori danni"</strong></p><p></p><p><strong>"La forza maggiore o qualsiasi causa che, indipendentemente dalla volontà e diligenza della parte venditrice, ritardassero l 'esecuzione o la consegna o la stipula del Rogito Notarile o impedissero la temporanea occupazione dell'immobile, non darà diritto alla parte acquirente a qualsivoglia risarcimento</strong></p><p><strong>dei danni o penalità o indennizzi che si considerano fm d' ora per rinunziati."</strong></p><p></p><p><strong><em>Talché, le parti convengono che nel caso di impedimenti attuativi (tecnici o amministrativi) per la conclusione di qualsiasi parte del programma saranno restituite interamente tutte le somme versate dall'acquirente, senza che quest'ultimo abbia null'altro a pretendere a qualsiasi titolo.</em></strong></p><p></p><p></p><p>"La parte "Venditrice" si riserva il diritto di costituire, a carico dell'intera autorimessa e quindi di ogni singola porzione immobiliare (box/auto) e delle aree pertinenti, servitù per sistemare nuovi tratti di fognature o di qualsiasi canalizzazione per impianti ,scarichi o drenaggi ,servitù di passaggio pedonale e/o carraio per accedere a fognature e qualsivoglia canalizzazione, per l 'esercizio dei suddetti diritti e riserve la "Venditrice", per sé e suoi aventi causa, non dovrà chiedere ad alcuno, autorizzazioni di sorta ,salvo preventiva comunicazione,e non dovrà corrispondere ai futuri condomini indennità o compensi.</p><p>I proprietari dei box non potranno modificare le aerazioni realizzate nell'autorimessa sia nelle parti comuni che in quelle private, ove presenti, in quanto derivanti da obblighi imposti dall 'approvato progetto di prevenzione incendi."</p><p></p><p>La Venditrice si riserva il diritto di apportare alla autorimessa e ai relativi progetti tutte quelle modifiche</p><p>e/o varianti e complementi, di qualsivoglia natura e/o entità, che riterrà opportuni o che si rendessero</p><p>rendere necessari in sede esecutiva. </p><p></p><p><strong>Le parti espressamente convengono che la risoluzione di ogni eventuale controversia, comunque connessa o derivante dalla sottoscrizione del presente contratto, o dal1a esecuzione dello stesso, sarà devoluta ad un collegio Arbitrale composto da tre arbitri , di cui uno per ogni parte e nominati dalle stesse tassativamente entro 30 gg. Per il terzo arbitro, se non si raggiungesse l'accordo tra le parti, viene richiesta la nomina al Presidente della Camera di Commercio di Roma. Il giudizio dello stesso Collegio dovrà essere espresso</strong></p><p><strong>entro 90 gg. dalla costituzione e sarà definitivo con esclusione di qualsiasi ricorso all 'Autorità</strong></p><p><strong>Giudiziaria. </strong></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="User_29045, post: 75633"] Buongiorno Genziana, le clausole che hai citato, ovvero sia le seguenti: [I]"è riservato alla parte costruttrice il diritto di modificare a suo piacimento le parti comuni dell’edificio e del complesso fino all’intervenuta vendita di tutte le proprietà immobiliari costruite….sia in dipendenza della concessione edilizia citata in premessa sia in dipendenza di ulteriori provvedimenti autorizzativi che la stessa impresa costruttrice avesse ad ottenere su porzioni di proprietà esclusiva. L’impresa avrà il solo onere di informare preventivamente l’amministratore dell’intenzione di dare corso ai lavori, in forza del provvedimento autorizzativo depositato presso gli uffici competenti. A titolo esemplificativo, l’impresa potrà modificare gli accessi, le rampe di scale, modificare la copertura, gli isolamenti, gli impianti elettrici e meccanici, anche condominiali"[/I] ... sono clausole che normalmente (almeno a Roma) tutte le imprese costruttrici mettono, per non avere problemi nel caso in cui adeguamenti normativi imponessero modifiche strutturali, nel rispetto ovviamente delle metrature delle proprietà immobiliari compravendute o promesse come oggetto di compravendita. Inoltre, la clausola: [I]"se per motivi dipendenti dalla proprietà, l’impresa non volesse più vendere l’immobile, essa restituirebbe il doppio della caparra confirmatoria alla parte acquirente"[/I] ... a te ha generato sospetti, pensa invece che a me riempirebbe di gioia una clausola del genere, perché vuol dire che l'impresa è MATEMATICAMENTE QUASI CERTA di NON RIUSCIRE a trovare un acquirente migliore di te: altrimenti, perché si impegnerebbe a darti IL DOPPIO DELLA CAPARRA? Lo sai che ci sono anche imprese che nel compromesso ti mettono per iscritto che ti restituiscono SEMPLICEMENTE LA CAPARRA, SENZA ALCUN RADDOPPIO, E TI FANNO DICHIARARE CHE TU NON AVRAI NULL'ALTRO A PRETENDERE in caso di restituzione della caparra? Forse dovrei farti leggere il compromesso che firmai io nel 2009 per la compravendita del diritto di superficie di un BOX (e non un appartamento): sono quasi sicuro che riuscirei a spaventarti ;) Questo non significa che ti spingo a firmare al volo la proposta di acquisto: E' TUO DIRITTO avere una COPIA DEL REGOLAMENTO DI CONDOMINIO, e con educazione è tuo diritto FARLO NOTARE. Quando l'avrai letta, vedrai che ci sono CLAUSOLE BEN PEGGIORI della tua ;) Ma poi.... il DOPPIO della caparra, ma ti rendi conto? Magari tutte le imprese fossero così serie! Dopo che la tua PROPOSTA DI ACQUISTO sarà stata ACCETTATA dalla società costruttrice, ti ricordo che è OBBLIGATORIO chiedere la REGISTRAZIONE DEL COMPROMESSO (alias PRELIMINARE DI COMPRAVENDITA), altrimenti se la registrazione viene fatta in ritardo si paga una sanzione. Se posso ti copio & incollo il preliminare di compravendita del mio box, così ti spaventi ;) Ciao ;) [i]Aggiunto dopo 12 minuti .[/i]... Ecco qua, riporto alcuni paragrafi: [B]"In tutti i casi di risoluzione di diritto,ovvero nei casi ,previsti nel presente contratto nonché per ogni altro caso di risoluzione dipendente da fatto o colpa dell 'ACQUIRENTE", la "VENDITRICE" sarà legittimata a trattenere definitivamente le somme versate dall'acquirente stesso a titolo di penale, salvo richiesta di maggiori danni"[/B] [B]"La forza maggiore o qualsiasi causa che, indipendentemente dalla volontà e diligenza della parte venditrice, ritardassero l 'esecuzione o la consegna o la stipula del Rogito Notarile o impedissero la temporanea occupazione dell'immobile, non darà diritto alla parte acquirente a qualsivoglia risarcimento dei danni o penalità o indennizzi che si considerano fm d' ora per rinunziati."[/B] [B][I]Talché, le parti convengono che nel caso di impedimenti attuativi (tecnici o amministrativi) per la conclusione di qualsiasi parte del programma saranno restituite interamente tutte le somme versate dall'acquirente, senza che quest'ultimo abbia null'altro a pretendere a qualsiasi titolo.[/I][/B] "La parte "Venditrice" si riserva il diritto di costituire, a carico dell'intera autorimessa e quindi di ogni singola porzione immobiliare (box/auto) e delle aree pertinenti, servitù per sistemare nuovi tratti di fognature o di qualsiasi canalizzazione per impianti ,scarichi o drenaggi ,servitù di passaggio pedonale e/o carraio per accedere a fognature e qualsivoglia canalizzazione, per l 'esercizio dei suddetti diritti e riserve la "Venditrice", per sé e suoi aventi causa, non dovrà chiedere ad alcuno, autorizzazioni di sorta ,salvo preventiva comunicazione,e non dovrà corrispondere ai futuri condomini indennità o compensi. I proprietari dei box non potranno modificare le aerazioni realizzate nell'autorimessa sia nelle parti comuni che in quelle private, ove presenti, in quanto derivanti da obblighi imposti dall 'approvato progetto di prevenzione incendi." La Venditrice si riserva il diritto di apportare alla autorimessa e ai relativi progetti tutte quelle modifiche e/o varianti e complementi, di qualsivoglia natura e/o entità, che riterrà opportuni o che si rendessero rendere necessari in sede esecutiva. [B]Le parti espressamente convengono che la risoluzione di ogni eventuale controversia, comunque connessa o derivante dalla sottoscrizione del presente contratto, o dal1a esecuzione dello stesso, sarà devoluta ad un collegio Arbitrale composto da tre arbitri , di cui uno per ogni parte e nominati dalle stesse tassativamente entro 30 gg. Per il terzo arbitro, se non si raggiungesse l'accordo tra le parti, viene richiesta la nomina al Presidente della Camera di Commercio di Roma. Il giudizio dello stesso Collegio dovrà essere espresso entro 90 gg. dalla costituzione e sarà definitivo con esclusione di qualsiasi ricorso all 'Autorità Giudiziaria. [/B] [/QUOTE]
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