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Testo
<blockquote data-quote="Nemesis" data-source="post: 216652" data-attributes="member: 15253"><p>L'Agenzia delle Entrate potrebbe rettificare il valore dichiarato dalle parti nell'atto, ex art. 51, comma 3 del TUR (D.P.R. n. 131/1986):</p><p>"<em>Per gli atti che hanno per oggetto beni immobili o diritti reali immobiliari l'ufficio del registro, ai fini dell'eventuale rettifica, controlla il valore di cui al comma 1 avendo riguardo ai trasferimenti a qualsiasi titolo e alle divisioni e perizie giudiziarie, anteriori di non oltre tre anni alla data dell'atto o a quella in cui se ne produce l'effetto traslativo o costitutivo, che abbiano avuto per oggetto gli stessi immobili o altri di analoghe caratteristiche e condizioni, ovvero al reddito netto di cui gli immobili sono suscettibili, capitalizzato al tasso mediamente applicato alla detta data e nella stessa località per gli investimenti immobiliari, nonché ad ogni altro elemento di valutazione, anche sulla base di indicazioni eventualmente fornite dai comuni." </em></p><p></p><p>La mera natura statistico-matematica dei valori dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare (O.M.I.) non consente però agli Uffici finanziari di avvalersi <u>esclusivamente</u> di tali elementi per fondare un accertamento fiscale immobiliare.</p><p>Tali rilevazioni infatti non rappresentano elementi oggettivi, ma sono solo stime.</p><p>Se il prezzo di compravendita risultante dall'atto è corrispondente a quello risultante da una perizia tecnica giurata, che potrai acquisire, non dovresti avere problemi a contestare vittoriosamente un'eventuale azione di rettifica dell'Agenzia delle Entrate.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Nemesis, post: 216652, member: 15253"] L'Agenzia delle Entrate potrebbe rettificare il valore dichiarato dalle parti nell'atto, ex art. 51, comma 3 del TUR (D.P.R. n. 131/1986): "[I]Per gli atti che hanno per oggetto beni immobili o diritti reali immobiliari l'ufficio del registro, ai fini dell'eventuale rettifica, controlla il valore di cui al comma 1 avendo riguardo ai trasferimenti a qualsiasi titolo e alle divisioni e perizie giudiziarie, anteriori di non oltre tre anni alla data dell'atto o a quella in cui se ne produce l'effetto traslativo o costitutivo, che abbiano avuto per oggetto gli stessi immobili o altri di analoghe caratteristiche e condizioni, ovvero al reddito netto di cui gli immobili sono suscettibili, capitalizzato al tasso mediamente applicato alla detta data e nella stessa località per gli investimenti immobiliari, nonché ad ogni altro elemento di valutazione, anche sulla base di indicazioni eventualmente fornite dai comuni." [/I] La mera natura statistico-matematica dei valori dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare (O.M.I.) non consente però agli Uffici finanziari di avvalersi [U]esclusivamente[/U] di tali elementi per fondare un accertamento fiscale immobiliare. Tali rilevazioni infatti non rappresentano elementi oggettivi, ma sono solo stime. Se il prezzo di compravendita risultante dall'atto è corrispondente a quello risultante da una perizia tecnica giurata, che potrai acquisire, non dovresti avere problemi a contestare vittoriosamente un'eventuale azione di rettifica dell'Agenzia delle Entrate. [/QUOTE]
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