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Requisiti per stipula di contratto a canone concordato
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Testo
<blockquote data-quote="Ennio Alessandro Rossi" data-source="post: 209421" data-attributes="member: 4594"><p><span style="font-size: 18px"><strong>CANONE CONCORDATO SENZA OBBLIGO DI ASSISTENZA</strong></span></p><p><strong>A cura di avv. Matteo Rezzonico ( il sole 24 ore) </strong><em>08-12-2008</em></p><p>Devo stipulare un contratto a canone concordato, è obbligatoria l'assistenza delle associazioni di categoria (inquilini e proprietari) con apposizione della firma in calce al contratto?</p><p>Le locazioni «a canone concordato» sono regolate dall’articolo 2, comma 3, legge 431/98, che recita: «In alternativa a quanto previsto dal comma 1, le parti possono stipulare contratti di locazione, definendo il valore del canone, la durata del contratto, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, nel rispetto comunque di quanto previsto dal comma 5 del presente articolo, ed altre condizioni contrattuali sulla base di quanto stabilito in appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative. Al fine di promuovere gli accordi di cui sopra, i Comuni, anche in forma associata, provvedono a convocare le organizzazioni entro sessanta giorni dalla emanazione del decreto di cui al comma 2 dell'articolo 4. I medesimi accordi sono depositati, a cura delle organizzazioni firmatarie, presso ogni Comune dell'area territoriale interessata».<span style="color: rgb(179, 0, 0)"><strong>Non è obbligatoria l’assistenza delle associazioni di categoria, </strong></span>.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Ennio Alessandro Rossi, post: 209421, member: 4594"] [SIZE=5][B]CANONE CONCORDATO SENZA OBBLIGO DI ASSISTENZA[/B][/SIZE] [B]A cura di avv. Matteo Rezzonico ( il sole 24 ore) [/B][I]08-12-2008[/I] Devo stipulare un contratto a canone concordato, è obbligatoria l'assistenza delle associazioni di categoria (inquilini e proprietari) con apposizione della firma in calce al contratto? Le locazioni «a canone concordato» sono regolate dall’articolo 2, comma 3, legge 431/98, che recita: «In alternativa a quanto previsto dal comma 1, le parti possono stipulare contratti di locazione, definendo il valore del canone, la durata del contratto, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, nel rispetto comunque di quanto previsto dal comma 5 del presente articolo, ed altre condizioni contrattuali sulla base di quanto stabilito in appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative. Al fine di promuovere gli accordi di cui sopra, i Comuni, anche in forma associata, provvedono a convocare le organizzazioni entro sessanta giorni dalla emanazione del decreto di cui al comma 2 dell'articolo 4. I medesimi accordi sono depositati, a cura delle organizzazioni firmatarie, presso ogni Comune dell'area territoriale interessata».[COLOR=rgb(179, 0, 0)][B]Non è obbligatoria l’assistenza delle associazioni di categoria, [/B][/COLOR]. [/QUOTE]
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