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Testo
<blockquote data-quote="uva" data-source="post: 131129" data-attributes="member: 42040"><p>Questi sono i due casi relativi alla ristrutturazione contemplati dall' art. 3 legge 431/98:</p><p></p><p>d) quando l'immobile sia compreso in un edificio gravemente danneggiato che debba </p><p>essere ricostruito o del quale debba essere assicurata la stabilità e la permanenza del </p><p>conduttore sia di ostacolo al compimento di indispensabili lavori; </p><p>e) quando l'immobile si trovi in uno stabile del quale è prevista l'integrale ristrutturazione, </p><p>ovvero si intenda operare la demolizione o la radicale trasformazione per realizzare nuove </p><p>costruzioni, ovvero, trattandosi di immobile sito all'ultimo piano, il proprietario intenda </p><p>eseguire sopraelevazioni a norma di legge e per eseguirle sia indispensabile per ragioni </p><p>tecniche lo sgombero dell'immobile stesso.</p><p></p><p>Valuta tu se i lavori che intenderesti eseguire rientrano in questa casistica</p><p></p><p>Il secondo comma recita:</p><p></p><p>2. Nei casi di disdetta del contratto da parte del locatore per i motivi di cui al comma 1, </p><p>lettere d) ed e), il possesso, per l'esecuzione dei lavori ivi indicati, della concessione o </p><p>dell'autorizzazione edilizia è condizione di procedibilità dell'azione di rilascio. I termini di </p><p>validità della concessione o dell'autorizzazione decorrono dall'effettiva disponibilità a </p><p>seguito del rilascio dell'immobile. Il conduttore ha diritto di prelazione, da esercitare con le </p><p>modalità di cui all'articolo 40 della legge 27 luglio 1978, n. 392, se il proprietario, terminati i </p><p>lavori, concede nuovamente in locazione l'immobile.</p><p></p><p><strong>Nella comunicazione del locatore </strong></p><p><strong>deve essere specificato, a pena di nullità, il motivo, fra quelli tassativamente indicati al </strong></p><p><strong>comma 1, sul quale la disdetta è fondata. </strong></p><p></p><p>Quindi inviando la disdetta al conduttore (col preavviso di almeno sei mesi) devi specificare il motivo. </p><p>A mio parere non puoi deciderlo a posteriori.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="uva, post: 131129, member: 42040"] Questi sono i due casi relativi alla ristrutturazione contemplati dall' art. 3 legge 431/98: d) quando l'immobile sia compreso in un edificio gravemente danneggiato che debba essere ricostruito o del quale debba essere assicurata la stabilità e la permanenza del conduttore sia di ostacolo al compimento di indispensabili lavori; e) quando l'immobile si trovi in uno stabile del quale è prevista l'integrale ristrutturazione, ovvero si intenda operare la demolizione o la radicale trasformazione per realizzare nuove costruzioni, ovvero, trattandosi di immobile sito all'ultimo piano, il proprietario intenda eseguire sopraelevazioni a norma di legge e per eseguirle sia indispensabile per ragioni tecniche lo sgombero dell'immobile stesso. Valuta tu se i lavori che intenderesti eseguire rientrano in questa casistica Il secondo comma recita: 2. Nei casi di disdetta del contratto da parte del locatore per i motivi di cui al comma 1, lettere d) ed e), il possesso, per l'esecuzione dei lavori ivi indicati, della concessione o dell'autorizzazione edilizia è condizione di procedibilità dell'azione di rilascio. I termini di validità della concessione o dell'autorizzazione decorrono dall'effettiva disponibilità a seguito del rilascio dell'immobile. Il conduttore ha diritto di prelazione, da esercitare con le modalità di cui all'articolo 40 della legge 27 luglio 1978, n. 392, se il proprietario, terminati i lavori, concede nuovamente in locazione l'immobile. [B]Nella comunicazione del locatore deve essere specificato, a pena di nullità, il motivo, fra quelli tassativamente indicati al comma 1, sul quale la disdetta è fondata. [/B] Quindi inviando la disdetta al conduttore (col preavviso di almeno sei mesi) devi specificare il motivo. A mio parere non puoi deciderlo a posteriori. [/QUOTE]
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