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Rescissione contratto per morosità?
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Testo
<blockquote data-quote="margheritabella" data-source="post: 63352"><p>Secondo l'art.55 della legge 392/78 la morosità del conduttore nel pagamento dei canoni o degli oneri di cui all'art.5 può essere sanata in sede giudiziale per non più di 3 volte nel corso di un quadriennio se il conduttore alla prima udienza versa l'importo dovuto per tutti i canoni scaduti e per gli oneri accessori maturati sino a tale data, maggiorato degli interessi legali e delle spese processuali liquidate in tale data dal giudice. Ove il pagamento non avvenga in udienza, il giudice, dinanzi a comprovate condizioni di difficoltà del conduttore può assegnare un termine non superiore a 90 giorni. In tale caso rinvia l'udienza a non oltre 10 giorni dalla scadenza del termine assegnato. La morosità può essere sanata, per non più di 4 volte complessivamente nel corso di un quadriennio, ed il termine di cui al secondo comma è di 120 giorni, se l'inadempienza, protrattasi per non oltre 2 mesi, è conseguente alle precarie condizioni economiche del conduttore, insorte dopo la stipulazione del contratto e dipendenti da disoccupazione, malattie gravi, comprovate condizioni di difficoltà. Il pagamento, nei termini di cui ai commi precedenti, ESCLUDE la risoluzione del contratto.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="margheritabella, post: 63352"] Secondo l'art.55 della legge 392/78 la morosità del conduttore nel pagamento dei canoni o degli oneri di cui all'art.5 può essere sanata in sede giudiziale per non più di 3 volte nel corso di un quadriennio se il conduttore alla prima udienza versa l'importo dovuto per tutti i canoni scaduti e per gli oneri accessori maturati sino a tale data, maggiorato degli interessi legali e delle spese processuali liquidate in tale data dal giudice. Ove il pagamento non avvenga in udienza, il giudice, dinanzi a comprovate condizioni di difficoltà del conduttore può assegnare un termine non superiore a 90 giorni. In tale caso rinvia l'udienza a non oltre 10 giorni dalla scadenza del termine assegnato. La morosità può essere sanata, per non più di 4 volte complessivamente nel corso di un quadriennio, ed il termine di cui al secondo comma è di 120 giorni, se l'inadempienza, protrattasi per non oltre 2 mesi, è conseguente alle precarie condizioni economiche del conduttore, insorte dopo la stipulazione del contratto e dipendenti da disoccupazione, malattie gravi, comprovate condizioni di difficoltà. Il pagamento, nei termini di cui ai commi precedenti, ESCLUDE la risoluzione del contratto. [/QUOTE]
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