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<blockquote data-quote="Nemesis" data-source="post: 166184" data-attributes="member: 15253"><p>Si aggiunge:</p><p>La Legge n. 94/2009 (Pacchetto Sicurezza 2009), ha introdotto la possibilità per i competenti uffici comunali di verificare, al momento della richiesta di iscrizione o variazione anagrafica di ogni persona, “le condizioni igienico-sanitarie dell’immobile in cui il richiedente intende fissare la propria residenza, ai sensi delle vigenti norme sanitarie”. In altre parole al Comune viene data facoltà - e non l’obbligo - di esercitare le proprie competenze in materia sanitaria, controllando le condizioni igienico-sanitarie degli immobili in occasione delle richieste d’iscrizione e di variazione anagrafica.</p><p>La formulazione della norma non prevede la richiesta di messa in sicurezza</p><p>dell’immobile ma la sua adeguatezza a una serie di parametri igienico-sanitari che conferiscono idoneità abitativa all’immobile stesso (si noti che molte abitazioni presenti nei centri storici, spesso abitate da cittadini italiani, nonostante il loro elevato valore catastale, possono non avere i requisiti abitativi richiesti perché costruite precedentemente alla normativa).</p><p>Tale norma si applica, in via discrezionale, nei confronti di tutti i cittadini, siano</p><p>essi italiani, stranieri e comunitari e, come specificato dalla stessa, <strong>non può condizionare comunque il procedimento di iscrizione anagrafica<strong>, il quale deve rimane vincolato ai soli presupposti di dimora abituale. L’iscrizione nei registri della popolazione residente deve restare un procedimento amministrativo distinto e separato che deve trovare esito positivo anche nel caso in cui l’alloggio risulti eventualmente inidoneo.</strong></strong></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Nemesis, post: 166184, member: 15253"] Si aggiunge: La Legge n. 94/2009 (Pacchetto Sicurezza 2009), ha introdotto la possibilità per i competenti uffici comunali di verificare, al momento della richiesta di iscrizione o variazione anagrafica di ogni persona, “le condizioni igienico-sanitarie dell’immobile in cui il richiedente intende fissare la propria residenza, ai sensi delle vigenti norme sanitarie”. In altre parole al Comune viene data facoltà - e non l’obbligo - di esercitare le proprie competenze in materia sanitaria, controllando le condizioni igienico-sanitarie degli immobili in occasione delle richieste d’iscrizione e di variazione anagrafica. La formulazione della norma non prevede la richiesta di messa in sicurezza dell’immobile ma la sua adeguatezza a una serie di parametri igienico-sanitari che conferiscono idoneità abitativa all’immobile stesso (si noti che molte abitazioni presenti nei centri storici, spesso abitate da cittadini italiani, nonostante il loro elevato valore catastale, possono non avere i requisiti abitativi richiesti perché costruite precedentemente alla normativa). Tale norma si applica, in via discrezionale, nei confronti di tutti i cittadini, siano essi italiani, stranieri e comunitari e, come specificato dalla stessa, [B]non può condizionare comunque il procedimento di iscrizione anagrafica[B], il quale deve rimane vincolato ai soli presupposti di dimora abituale. L’iscrizione nei registri della popolazione residente deve restare un procedimento amministrativo distinto e separato che deve trovare esito positivo anche nel caso in cui l’alloggio risulti eventualmente inidoneo.[/B][/B] [/QUOTE]
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