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Testo
<blockquote data-quote="Ennio Alessandro Rossi" data-source="post: 29475" data-attributes="member: 4594"><p>la risposta è insita nel codice civile</p><p>Capo XIV</p><p>Della risoluzione del contratto-Sezione I</p><p>Della risoluzione per inadempimento</p><p></p><p></p><p>Art. 1453. -Risolubilità del contratto per inadempimento.</p><p>Nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l'altro può a sua scelta chiedere l'adempimento o la risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno.</p><p>La risoluzione può essere domandata anche quando il giudizio è stato promosso per ottenere l'adempimento; ma non può più chiedersi l'adempimento quando è stata domandata la risoluzione.</p><p>Dalla data della domanda di risoluzione l'inadempiente non può più adempiere la propria obbligazione.</p><p>Cfr. Cassazione Civile, sez. II, sentenza 10 maggio 2007, n. 10678 e Cassazione Civile, SS.UU., sentenza 14 gennaio 2009, n. 553 </p><p></p><p>Art. 1454. -Diffida ad adempiere.--Alla parte inadempiente l'altra può intimare per iscritto di adempiere in un congruo termine , con dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine, il contratto s'intenderà senz'altro risoluto.</p><p>Il termine non può essere inferiore a quindici giorni, salvo diversa pattuizione delle parti o salvo che, per la natura del contratto o secondo gli usi, risulti congruo un termine minore.</p><p>Decorso il termine senza che il contratto sia stato adempiuto, questo è risoluto di diritto.</p><p>Cfr. Cassazione Civile, SS.UU., sentenza 15 giugno 2010, n. 14292 </p><p></p><p>Art. 1455.--Importanza dell'inadempimento. </p><p>Il contratto non si può risolvere se l'inadempimento di una delle parti ha scarsa importanza, avuto riguardo all'interesse dell'altra.</p><p></p><p>Per una precisa risposta bisognerebbe leggere nel dettaglio quanto Lei ha sottoscritto ( dal quesito pare di capire che lei ha probabilmente firmato una proposta di acquisto e ora si accinge a firmare il preliminare-da qui la richiesta di assistenza al notaio-)</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Ennio Alessandro Rossi, post: 29475, member: 4594"] la risposta è insita nel codice civile Capo XIV Della risoluzione del contratto-Sezione I Della risoluzione per inadempimento Art. 1453. -Risolubilità del contratto per inadempimento. Nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l'altro può a sua scelta chiedere l'adempimento o la risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno. La risoluzione può essere domandata anche quando il giudizio è stato promosso per ottenere l'adempimento; ma non può più chiedersi l'adempimento quando è stata domandata la risoluzione. Dalla data della domanda di risoluzione l'inadempiente non può più adempiere la propria obbligazione. Cfr. Cassazione Civile, sez. II, sentenza 10 maggio 2007, n. 10678 e Cassazione Civile, SS.UU., sentenza 14 gennaio 2009, n. 553 Art. 1454. -Diffida ad adempiere.--Alla parte inadempiente l'altra può intimare per iscritto di adempiere in un congruo termine , con dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine, il contratto s'intenderà senz'altro risoluto. Il termine non può essere inferiore a quindici giorni, salvo diversa pattuizione delle parti o salvo che, per la natura del contratto o secondo gli usi, risulti congruo un termine minore. Decorso il termine senza che il contratto sia stato adempiuto, questo è risoluto di diritto. Cfr. Cassazione Civile, SS.UU., sentenza 15 giugno 2010, n. 14292 Art. 1455.--Importanza dell'inadempimento. Il contratto non si può risolvere se l'inadempimento di una delle parti ha scarsa importanza, avuto riguardo all'interesse dell'altra. Per una precisa risposta bisognerebbe leggere nel dettaglio quanto Lei ha sottoscritto ( dal quesito pare di capire che lei ha probabilmente firmato una proposta di acquisto e ora si accinge a firmare il preliminare-da qui la richiesta di assistenza al notaio-) [/QUOTE]
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