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Locazione, Affitto e Sfratto
Restituzione due mensilità di affitto
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Testo
<blockquote data-quote="mapeit" data-source="post: 59033" data-attributes="member: 17237"><p>C'è un po' di confusione.</p><p>L'importo pari a due mensilità che la signora ha versato a inizio contratto è una "cauzione" e come tale non va computata mai in conto affitto, ma serve a garantire il proprietario che i locali vengano rilasciati in uno stato accettabile (quindi utilizzando eventualmente questi fondi per ritinteggiare o sistemare danni ecc.) e che siano stati saldati tutti gli eventuali oneri accessori. </p><p>La signora è tenuta a dare formale disdetta del contratto di locazione tramite lettera raccomandata nei termini previsti dal contratto stesso, quindi con preavviso di sei o "x" mesi come il contratto prevede, indicando la data del rilascio e pagando il canone fino al giorno del rilascio. Quella di scontare gli ultimi canoni dalla "cauzione" è una pessima abitudine che fa sì che il proprietario non sia più garantito contro eventuali danni portati alle cose locate o contro debiti non pagati.</p><p>Solo al rilascio, verificate le condizioni dei locali e restituite le chiavi, si provvederà alla restituzione della cauzione, dedotte le eventuali spese che il proprietario dovrà sostenere in luogo dell'inquilino per ripristinare i locali e/o pagare gli oneri accessori non ancora corrisposti.</p><p>Questa è la prassi corretta, poi ognuno è libero di agire come crede in via "amichevole", ma ricordatevi che sono soprattutto i piccoli debiti quelli che non si riescono più a recuparare dagli inquilini.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="mapeit, post: 59033, member: 17237"] C'è un po' di confusione. L'importo pari a due mensilità che la signora ha versato a inizio contratto è una "cauzione" e come tale non va computata mai in conto affitto, ma serve a garantire il proprietario che i locali vengano rilasciati in uno stato accettabile (quindi utilizzando eventualmente questi fondi per ritinteggiare o sistemare danni ecc.) e che siano stati saldati tutti gli eventuali oneri accessori. La signora è tenuta a dare formale disdetta del contratto di locazione tramite lettera raccomandata nei termini previsti dal contratto stesso, quindi con preavviso di sei o "x" mesi come il contratto prevede, indicando la data del rilascio e pagando il canone fino al giorno del rilascio. Quella di scontare gli ultimi canoni dalla "cauzione" è una pessima abitudine che fa sì che il proprietario non sia più garantito contro eventuali danni portati alle cose locate o contro debiti non pagati. Solo al rilascio, verificate le condizioni dei locali e restituite le chiavi, si provvederà alla restituzione della cauzione, dedotte le eventuali spese che il proprietario dovrà sostenere in luogo dell'inquilino per ripristinare i locali e/o pagare gli oneri accessori non ancora corrisposti. Questa è la prassi corretta, poi ognuno è libero di agire come crede in via "amichevole", ma ricordatevi che sono soprattutto i piccoli debiti quelli che non si riescono più a recuparare dagli inquilini. [/QUOTE]
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