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Rete di confine con telo oscurante nella proprietà del vicino.Diritti del vicino confinante.
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<blockquote data-quote="battistini" data-source="post: 267044" data-attributes="member: 50659"><p>Ai gentili Sig. di propit che mi hanno aiutato che ne dite di questa ? chi è il prepotente o quello che non osserva le leggi !!!!!! o chi ha un'atteggiamento pretestuoso ? Ringrazio e saluto</p><p></p><p>L'esperto risponde</p><p></p><p>CONTROVERSIE LEGALI</p><p></p><p>La recinzione metallica e il diritto di veduta</p><p></p><p>Condividi</p><p></p><p><strong>Nel caso di vedute che si affacciano direttamente su proprietà di terzi, con la facciata dell’edificio su cui sono presenti le vedute stesse che costituisce il confine di proprietà, è possibile, e a quale distanza, apporre una rete di recinzione metallica, prima inesistente, senza che possa dirsi pregiudicato il diritto di veduta medesima? A tal fine, si chiede anche come la giurisprudenza ha configurato l’apposizione di nuova recinzione metallica in presenza di servitù di vedute che insistono sul terreno ove s’intende erigere la recinzione stessa.</strong></p><p></p><p>La fattispecie in questione è riconducibile nell'ambito dell'articolo 907 Codice civile. Quando si è acquisito il diritto di avere vedute dirette sul fondo del vicino, il proprietario di questo non può fabbricare a distanza inferiore di tre metri, distanza da misurarsi tra il fondo del vicino e la facciata esteriore del muro in cui si aprono le vedute. Il termine «costruire» o «fabbricare» utilizzato dall'articolo 907 Codice civile non riguarda esclusivamente i manufatti in calce e mattoni (o cemento), vale a dire le opere che hanno le caratteristiche di un edificio o, comunque, di una fabbrica in muratura, ma comprende ogni opera avente il carattere della stabilità e una certa consistenza (Cassazione, 12097/95), indipendentemente dalla natura del materiale con cui è stata realizzata, dalla forma e dalla destinazione di essa (Cassazione, 17802/05; 10500/94; 11271/90). Le vedute, infatti, implicano il diritto a una zona di rispetto che si estende per tre metri in direzione orizzontale dalla parte più esterna della veduta e per tre metri in verticale rispetto al piano corrispondente alla soglia della veduta medesima, sicché ogni costruzione che venga a ricadere in questa zona è illegale e va rimossa (Cassazione, 5390/99). In altri termini, se si vuole appoggiare la nuova costruzione al muro in cui sono presenti vedute (dirette od oblique), essa deve arrestarsi almeno a tre metri sotto la loro soglia, onde evitare che l’esercizio del diritto di veduta possa essere disturbato od ostacolato. Pertanto, nel caso in esame, solo se la recinzione metallica in oggetto è stabile e non fissata con collegamento precario e se, in concreto ostacola, la veduta, sussiste l'obbligo di rispettare la distanza ex articolo 907 Codice civile.</p><p></p><p>Quesito con risposta a cura di</p><p></p><p>Paolo Mariotti</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="battistini, post: 267044, member: 50659"] Ai gentili Sig. di propit che mi hanno aiutato che ne dite di questa ? chi è il prepotente o quello che non osserva le leggi !!!!!! o chi ha un'atteggiamento pretestuoso ? Ringrazio e saluto L'esperto risponde CONTROVERSIE LEGALI La recinzione metallica e il diritto di veduta Condividi [B]Nel caso di vedute che si affacciano direttamente su proprietà di terzi, con la facciata dell’edificio su cui sono presenti le vedute stesse che costituisce il confine di proprietà, è possibile, e a quale distanza, apporre una rete di recinzione metallica, prima inesistente, senza che possa dirsi pregiudicato il diritto di veduta medesima? A tal fine, si chiede anche come la giurisprudenza ha configurato l’apposizione di nuova recinzione metallica in presenza di servitù di vedute che insistono sul terreno ove s’intende erigere la recinzione stessa.[/B] La fattispecie in questione è riconducibile nell'ambito dell'articolo 907 Codice civile. Quando si è acquisito il diritto di avere vedute dirette sul fondo del vicino, il proprietario di questo non può fabbricare a distanza inferiore di tre metri, distanza da misurarsi tra il fondo del vicino e la facciata esteriore del muro in cui si aprono le vedute. Il termine «costruire» o «fabbricare» utilizzato dall'articolo 907 Codice civile non riguarda esclusivamente i manufatti in calce e mattoni (o cemento), vale a dire le opere che hanno le caratteristiche di un edificio o, comunque, di una fabbrica in muratura, ma comprende ogni opera avente il carattere della stabilità e una certa consistenza (Cassazione, 12097/95), indipendentemente dalla natura del materiale con cui è stata realizzata, dalla forma e dalla destinazione di essa (Cassazione, 17802/05; 10500/94; 11271/90). Le vedute, infatti, implicano il diritto a una zona di rispetto che si estende per tre metri in direzione orizzontale dalla parte più esterna della veduta e per tre metri in verticale rispetto al piano corrispondente alla soglia della veduta medesima, sicché ogni costruzione che venga a ricadere in questa zona è illegale e va rimossa (Cassazione, 5390/99). In altri termini, se si vuole appoggiare la nuova costruzione al muro in cui sono presenti vedute (dirette od oblique), essa deve arrestarsi almeno a tre metri sotto la loro soglia, onde evitare che l’esercizio del diritto di veduta possa essere disturbato od ostacolato. Pertanto, nel caso in esame, solo se la recinzione metallica in oggetto è stabile e non fissata con collegamento precario e se, in concreto ostacola, la veduta, sussiste l'obbligo di rispettare la distanza ex articolo 907 Codice civile. Quesito con risposta a cura di Paolo Mariotti [/QUOTE]
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