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Rete metallica sul confine confermare la proprietà
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Testo
<blockquote data-quote="AugustaDM" data-source="post: 262305" data-attributes="member: 49649"><p>Onde derimere ogni questione, invito a leggere una "recente " sentenza della Cassazione.</p><p>Nel procedimento de quo la Suprema Corte è stata chiamata a decidere se il proprietario di un fondo sia legittimato a modificare il muro comune divisorio - anche abbattendo una preesistente rete metallica - senza chiedere alcun consenso al vicino e comproprietario. </p><p>La Corte di Cassazione, con sentenza n. 4755 del 27 febbraio 2014 , ha statuito che il proprietario è assolutamente legittimato a sostituire la ringhiera metallica posizionata sopra il muro di divisione con la proprietà del vicino. </p><p>Egli può rimuovere la rete senza il consenso del comproprietario, in quanto tale facoltà deriva ai sensi dell' art. 885 c.c., norma svincolata dal regime della comunione né è necessaria alcuna formalità di "tipo condominiale". </p><p></p><p>In buona sostanza, l’articolo 885 del codice civile consente a ognuno dei comproprietari di in muro di sopraelevarlo con una rete metallica o di sostituirla, purchè lo faccia a suo totale carico; inoltre se il muro a comune sottostante non è atto a sostenere la sopraelevazione, chi la esegue è tenuto a ricostruirlo o nel caso a rafforzarlo completamente a sue spese. Il comproprietario del muro comune che non ha partecipato alla sopraelevazione può, in qualunque momento, rendere comune anche la parte sopraelevata, indennizzando però chi l’ha costruita, oltre che della metà del valore di essa, anche della metà delle spese eventualmente occorse per il rafforzamento o la ricostruzione del preesistente muro a comune.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="AugustaDM, post: 262305, member: 49649"] Onde derimere ogni questione, invito a leggere una "recente " sentenza della Cassazione. Nel procedimento de quo la Suprema Corte è stata chiamata a decidere se il proprietario di un fondo sia legittimato a modificare il muro comune divisorio - anche abbattendo una preesistente rete metallica - senza chiedere alcun consenso al vicino e comproprietario. La Corte di Cassazione, con sentenza n. 4755 del 27 febbraio 2014 , ha statuito che il proprietario è assolutamente legittimato a sostituire la ringhiera metallica posizionata sopra il muro di divisione con la proprietà del vicino. Egli può rimuovere la rete senza il consenso del comproprietario, in quanto tale facoltà deriva ai sensi dell' art. 885 c.c., norma svincolata dal regime della comunione né è necessaria alcuna formalità di "tipo condominiale". In buona sostanza, l’articolo[B] [/B]885 del codice civile consente a ognuno dei comproprietari di in muro di[B] [/B]sopraelevarlo con una rete metallica o di sostituirla, purchè lo faccia a suo totale carico; inoltre se il muro a comune sottostante non è atto a sostenere la sopraelevazione, chi la esegue è tenuto a ricostruirlo o nel caso a rafforzarlo completamente a sue spese. Il comproprietario del muro comune che non ha partecipato alla sopraelevazione può, in qualunque momento, rendere comune anche la parte sopraelevata, indennizzando però chi l’ha costruita, oltre che della metà del valore di essa, anche della metà delle spese eventualmente occorse per il rafforzamento o la ricostruzione del preesistente muro a comune. [/QUOTE]
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