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Testo
<blockquote data-quote="AugustaDM" data-source="post: 262357" data-attributes="member: 49649"><p>Il principio di diritto portato dalla citata Sentenza, mi sembra chiaro " L'art. 885 c.c. consente al comproprietario di alzare il muro comune e l'art. 1102 c.c. consente l'utilizzo della cosa comune purchè non se ne alteri la destinazione.</p><p>Va corretta la motivazione. La costruzione della ringhiera sulla sommità del muro di cinta non costituisce una sopraelevazione ma un uso della cosa comune che non ne altera la destinazione e non impedisce di farne parimenti uso. Il muro divisorio può essere sopraelevato, anche abbattendo una preesistente rete metallica, senza necessità di consenso dell'altro comproprietario perchè la relativa facoltà, ai sensi dell'art. 885 c.c., è svincolata dal regime normale della comunione e non trova alcuna restrizione negli artt. 1102 e 1108 c.c. (Cass. 11.1.1997 n. 237)."</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="AugustaDM, post: 262357, member: 49649"] Il principio di diritto portato dalla citata Sentenza, mi sembra chiaro " L'art. 885 c.c. consente al comproprietario di alzare il muro comune e l'art. 1102 c.c. consente l'utilizzo della cosa comune purchè non se ne alteri la destinazione. Va corretta la motivazione. La costruzione della ringhiera sulla sommità del muro di cinta non costituisce una sopraelevazione ma un uso della cosa comune che non ne altera la destinazione e non impedisce di farne parimenti uso. Il muro divisorio può essere sopraelevato, anche abbattendo una preesistente rete metallica, senza necessità di consenso dell'altro comproprietario perchè la relativa facoltà, ai sensi dell'art. 885 c.c., è svincolata dal regime normale della comunione e non trova alcuna restrizione negli artt. 1102 e 1108 c.c. (Cass. 11.1.1997 n. 237)." [/QUOTE]
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