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Rete metallica sul confine confermare la proprietà
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<blockquote data-quote="AugustaDM" data-source="post: 262375" data-attributes="member: 49649"><p>Gentile Ollj, la citazione della sentenza de quo, come già evidenziato, tende a chiarire il diritto del comproprietario a effettuare lavori sul bene comune, a proprie spese, fatto salvo, in ogni caso, il diritto del confinante (nel caso di specie) a veder garantito il pari uso e la destinazione originaria dell'opera. Detto questo, che, non mi sembra di secondo rilievo, l’esercizio della facoltà di sostituire la rete comune dà luogo ad una proprietà <strong>separata</strong>, la quale appartiene in proprietà esclusiva solo a colui che l’ha edificata, salvo il diritto del vicino di renderla comune. Il <strong>vicino, infatti, </strong>può, in qualsiasi momento, <strong>rendere comune </strong>la parte di muro/rete installata. In tal caso, deve pagare solo la metà del valore del tratto di nuova installazione.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="AugustaDM, post: 262375, member: 49649"] Gentile Ollj, la citazione della sentenza de quo, come già evidenziato, tende a chiarire il diritto del comproprietario a effettuare lavori sul bene comune, a proprie spese, fatto salvo, in ogni caso, il diritto del confinante (nel caso di specie) a veder garantito il pari uso e la destinazione originaria dell'opera. Detto questo, che, non mi sembra di secondo rilievo, l’esercizio della facoltà di sostituire la rete comune dà luogo ad una proprietà [B]separata[/B], la quale appartiene in proprietà esclusiva solo a colui che l’ha edificata, salvo il diritto del vicino di renderla comune. Il [B]vicino, infatti, [/B]può, in qualsiasi momento, [B]rendere comune [/B]la parte di muro/rete installata. In tal caso, deve pagare solo la metà del valore del tratto di nuova installazione. [/QUOTE]
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