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Testo
<blockquote data-quote="Ennio Alessandro Rossi" data-source="post: 39081" data-attributes="member: 4594"><p>VISITA DELL’IMMOBILE</p><p> </p><p>1)-il Custode deve essere in grado di fornire, anche a mezzo di propri collaboratori, tutte le informazioni richieste sull’immobile. A tal fine è quindi essenziale che il Custode abbia letto attentamente la perizia di stima, abbia acquisito informazioni sull’importo annuo delle spese condominiali nonché sull’ammontare di quelle arretrate per le quali l’acquirente potrà essere chiamato a rispondere in solido ex art. 63 comma 2 disp. att. c.c.;</p><p></p><p>2)-Il <u>Custode <strong>deve </strong>organizzare le visite all’immobile da parte degli interessati </u><strong>adottando tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare che gli stessi possano, in qualche modo, entrare in contatto tra di loro</strong>: quindi, pur se le visite sono concentrate in determinate giornate, <strong>le persone devono essere accompagnate a visitare l’immobile dal Custode, o eventualmente da un suo ausiliario, a orari differenziati. Il rispetto di questa regola è essenziale per il corretto funzionamento delle vendite giudiziarie. Per la stessa ragione, il Custode non deve rivelare ai richiedenti se vi siano o meno altre persone interessate né fornirne i nominativi;</strong></p><p>3-Il Custode consegna agli interessati il modulo prestampato per la formulazione dell’istanza di visita dell' immobile;</p><p></p><p><em>Aggiunto dopo 5 minuti </em>:</p><p></p><p>Il divieto riguarda i i potenziali partecipanti all'asta . Non mi risulta che esistano disposizioni che vietino di mettersi in contatto con l'esecutato ; diversamente come si potrebbe accordare una definizione "a saldo e stralcio" (definibile almeno 1 mese prima dell'asta ) come talvolta accade e dove gli attori sono i creditori /il creditore e l'esecutato debitore ?</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Ennio Alessandro Rossi, post: 39081, member: 4594"] VISITA DELL’IMMOBILE 1)-il Custode deve essere in grado di fornire, anche a mezzo di propri collaboratori, tutte le informazioni richieste sull’immobile. A tal fine è quindi essenziale che il Custode abbia letto attentamente la perizia di stima, abbia acquisito informazioni sull’importo annuo delle spese condominiali nonché sull’ammontare di quelle arretrate per le quali l’acquirente potrà essere chiamato a rispondere in solido ex art. 63 comma 2 disp. att. c.c.; 2)-Il [U]Custode [B]deve [/B]organizzare le visite all’immobile da parte degli interessati [/U][B]adottando tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare che gli stessi possano, in qualche modo, entrare in contatto tra di loro[/B]: quindi, pur se le visite sono concentrate in determinate giornate, [B]le persone devono essere accompagnate a visitare l’immobile dal Custode, o eventualmente da un suo ausiliario, a orari differenziati. Il rispetto di questa regola è essenziale per il corretto funzionamento delle vendite giudiziarie. Per la stessa ragione, il Custode non deve rivelare ai richiedenti se vi siano o meno altre persone interessate né fornirne i nominativi;[/B] 3-Il Custode consegna agli interessati il modulo prestampato per la formulazione dell’istanza di visita dell' immobile; [i]Aggiunto dopo 5 minuti [/i]: Il divieto riguarda i i potenziali partecipanti all'asta . Non mi risulta che esistano disposizioni che vietino di mettersi in contatto con l'esecutato ; diversamente come si potrebbe accordare una definizione "a saldo e stralcio" (definibile almeno 1 mese prima dell'asta ) come talvolta accade e dove gli attori sono i creditori /il creditore e l'esecutato debitore ? [/QUOTE]
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