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Compravendita Immobiliare
Richiesta danni per vendita senza agibilità
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Testo
<blockquote data-quote="acquirente" data-source="post: 39997" data-attributes="member: 9415"><p>É possibile vendere un immobile senza agibilità?</p><p>Si è possibile.</p><p>Caso 1) si vende l'immobile con agibilità non ancora accettata ma avendo presentato la domanda.</p><p>Sarà sufficiente citare in atto gli estremi del procedimento</p><p>Caso 2) si vende l'immobile senza aver presentato la domanda per l'agibilità.</p><p>A)Il venditore si <strong>obbliga </strong>a richiedere tale certificato. Tale obbligo se disatteso darà diritto al compratore ad essere indennizzato.Una scampo ci sarebbe: inserire nel rogito una clausola in cui l'acquirente si impegna ad ottenere lui l'agibilità. </p><p>B)le parti concordano di trasferire tale obbligo al compratore (art 4 comma 3 del T.U.)</p><p></p><p>Compravendita Immobiliare. Abitabilità documento essenziale. Inadempimento sanabile dopo il rogito</p><p>VENDITA IMMOBILIARE</p><p>Il rilascio dell'agibilità dopo l'atto blocca la richiesta di risarcimento</p><p>Corte di cassazione - Sezione II civile - Sentenza 18 marzo 2010 n.6548</p><p>Il rilascio del certificato di abitabilità della casa blocca l'azione di risarcimento del danno promossa dal compratore anche se l'attestato arriva dopo la vendita e nel corso della causa. Lo ha affermato la seconda sezione civile della Cassazione con la sentenza 6548/2010 secondo la quale la licenza di agibilità esclude la possibilità di configurare la cessione dell'immobile, che al momento della stipula ne sia privo, come un'ipotesi di vendita di aliud pro alio. Si verifica, in sostanza, una sorta di "sanatoria" dalla quale emerge che la mancata consegna è dipesa da circostanze estranee alla regolarità edilizia del bene venduto.</p><p>05/11/10 - La sentenza citata integra e parzialmente rettifica la sentenza del 11-5-2009 n.10820 sempra emanata dalla Cassazione. Tale pronuncia statuiva che l'atto di compravendita poteva eseguirsi solo se l'abilità era fisicamente esistente all'atto del rogito. La pronuncia in esame pur confermando che l'abilità è requisito essenziale afferma che se la stessa viene ad esistenza dopo il rogito l'inadempienza viene sanata.</p><p></p><p><strong>consiglio spassionato per tutti gli acquirenti</strong></p><p><strong>prima </strong>di fare la proposta di acquisto bisogna far controllare l'immobile da un tecnico di fiducia come geometra o architetto etc etc.</p><p>sicuramente il tecnico avrebbe rilevato che l'agilita' non c'era e soprattutto se c'era la possibilita' di averla con una semplice richiesta.</p><p>oppure no...............per abuso edilizio.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="acquirente, post: 39997, member: 9415"] É possibile vendere un immobile senza agibilità? Si è possibile. Caso 1) si vende l'immobile con agibilità non ancora accettata ma avendo presentato la domanda. Sarà sufficiente citare in atto gli estremi del procedimento Caso 2) si vende l'immobile senza aver presentato la domanda per l'agibilità. A)Il venditore si [B]obbliga [/B]a richiedere tale certificato. Tale obbligo se disatteso darà diritto al compratore ad essere indennizzato.Una scampo ci sarebbe: inserire nel rogito una clausola in cui l'acquirente si impegna ad ottenere lui l'agibilità. B)le parti concordano di trasferire tale obbligo al compratore (art 4 comma 3 del T.U.) Compravendita Immobiliare. Abitabilità documento essenziale. Inadempimento sanabile dopo il rogito VENDITA IMMOBILIARE Il rilascio dell'agibilità dopo l'atto blocca la richiesta di risarcimento Corte di cassazione - Sezione II civile - Sentenza 18 marzo 2010 n.6548 Il rilascio del certificato di abitabilità della casa blocca l'azione di risarcimento del danno promossa dal compratore anche se l'attestato arriva dopo la vendita e nel corso della causa. Lo ha affermato la seconda sezione civile della Cassazione con la sentenza 6548/2010 secondo la quale la licenza di agibilità esclude la possibilità di configurare la cessione dell'immobile, che al momento della stipula ne sia privo, come un'ipotesi di vendita di aliud pro alio. Si verifica, in sostanza, una sorta di "sanatoria" dalla quale emerge che la mancata consegna è dipesa da circostanze estranee alla regolarità edilizia del bene venduto. 05/11/10 - La sentenza citata integra e parzialmente rettifica la sentenza del 11-5-2009 n.10820 sempra emanata dalla Cassazione. Tale pronuncia statuiva che l'atto di compravendita poteva eseguirsi solo se l'abilità era fisicamente esistente all'atto del rogito. La pronuncia in esame pur confermando che l'abilità è requisito essenziale afferma che se la stessa viene ad esistenza dopo il rogito l'inadempienza viene sanata. [B]consiglio spassionato per tutti gli acquirenti[/B] [B]prima [/B]di fare la proposta di acquisto bisogna far controllare l'immobile da un tecnico di fiducia come geometra o architetto etc etc. sicuramente il tecnico avrebbe rilevato che l'agilita' non c'era e soprattutto se c'era la possibilita' di averla con una semplice richiesta. oppure no...............per abuso edilizio. [/QUOTE]
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